Modifiche sui campionamenti e all'istituto della Diffida

Modifiche sui campionamenti e all'istituto della Diffida

E' stato convertito in Legge n. 71/2021 il D.L. n. 42/2021 che ha "salvato" le norme penali e non della L. 283/1962 in materia di sicurezza alimentare, modificando il d.lgs. 27/2021.

Con la Legge n. 71/2021 sono state introdotti due ordini di modifiche:

a)   modifiche al D.Lgs. 27/2021 che ha recepito in Italia il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali;

b)    modifiche all'istituto della diffida, introdotto nel 2014, che consente, nel settore agroalimentare, di escludere in presenza di particolari condizioni l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni impartite dall'autorità di controllo.

Quanto al punto a)

Controperizia di cui all'art. 7 del d.lgs. 27/2021. Tale norma prevede che qualora l'esito dell'analisi non assicuri la riproducibilità dell'esito analitico, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota. Viene soppressa la prescrizione che disponeva che a tali campioni non si applicavano le disposizioni previste dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevedono che sia dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo  dove  le  analisi  verranno  effettuate e che l'interessato, o persona di sua fiducia appositamente  designata,  possano  presenziare alle  analisi,  eventualmente  con  l'assistenza  di  un   consulente tecnico.  

Quanto al punto b)

Lo strumento della diffida è stato introdotto dal D.L. n. 91/2014 art. 1 comma 3 ed è stato di recente oggetto di modifica da parte del c.d. DL Semplificazioni, il DL 76/2020 art. 43. La L. 71/2021 in commento apporta le seguenti modifiche, che incidono notevolmente sull'istituto:

1.   termine per adempiere alle violazioni è ridotto da 90 a 30 giorni che decorrono dalla data di notifica dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo;

2.    è sparito l'inciso che dava la possibilità all'interessato anche di presentare a tal fine specifici impegni;

3.  è sparito l'inciso "anche tramite comunicazione al consumatore" in relazione alla definizione di "violazioni sanabili" quelle le cui conseguenze dannose o pericolose potevano essere eliminate anche in tal modo;

4.   i termini concessi per la diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notifica della violazione (novità);

5.     la diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano già immessi in commercio, anche solo in parte. Questo è un cambio di rotta totale, in senso restrittivo, rispetto al testo precedente dell'istituto. Entrata in vigore il giorno 23/05/2021

Riferimenti: Legge n. 71/2021 conversione in legge del D.L. n. 42/2021 con modificazioni; art. 1 comma 3 del D.L. n. 91/2014 convertito in legge.