Nomina organo di controllo: la scadenza del 16/12 deve essere rinviata

Nomina organo di controllo: la scadenza del 16/12 deve essere rinviata

LA CNA, insieme a R.ETE IMPRESE ITALIA, ha presentato al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, le istanze delle piccole srl e società cooperative, invitandolo a valutare un possibile ripensamento della imminente scadenza del 16 dicembre, termine ultimo fissato dal Codice della Crisi di impresa, per procedere alla nomina dell’organo di controllo al ricorrere delle condizioni previste dal riformulato art 2477 c.c., e se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.

Considerato che l’imminente scadenza dell’atto di nomina richiede una specifica convocazione dei soci da parte degli amministratori, convocazione che, peraltro, dovrebbe avvenire in un momento assolutamente delicato per i gravosi e numerosi impegni ed adempimenti societari di fine anno, la Confederazione ha ufficialmente richiesto la concessione di una proroga al 20 aprile 2020.

La richiesta di proroga trova fondamento in una ragionevole scelta operativa. Il nuovo termine del 20 aprile, infatti, consentirebbe alle imprese interessate dall’obbligo di nomina dell’organo di controllo, di adempiervi entro i termini giuridicamente fisiologici previsti dal Codice Civile in cui verrà convocata l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

A queste considerazioni, occorre anche aggiungere che la scadenza del 16 dicembre imporrebbe alle imprese il sostenimento di oneri aggiuntivi legati alla nomina di un professionista o di un organo che assumerà l’incarico per soli 15 giorni ma, di fatto, richiederà un compenso legato all’intero anno.

E’ utile ricordare che, in base al Codice della Crisi di impresa, il 16 dicembre 2019 rappresenta il termine ultimo entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative, già costituite alla data del 16/3/2019, dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo se nei due esercizi precedenti - anni d’imposta 2017 e 2018 - hanno superato uno dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità

Entro il medesimo termine del 16 dicembre 2019, è necessario uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni.