Novel food: autorizzata la microalga Schizochytrium sp.

Novel food: autorizzata la microalga Schizochytrium sp.

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/670 del 23 aprile 2021, in GUUE L141 del 26/04/2021, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (WZU477) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione. Il 14 marzo 2019 la società Progress Biotech bv («il richiedente») ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di ampliamento dell'uso del nuovo alimento olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. La domanda riguardava l'ampliamento dell'uso dell'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. alle formule per lattanti e alle formule di proseguimento definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia. Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale riguardante una serie di dati originali presentati a sostegno della sua domanda. La Commissione ha chiesto parere scientifico a EFSA in ordine alla sicurezza dell'alimento e l'Autorità il 31 agosto 2020 ha adottato il parere scientifico positivo. L'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (WZU477), come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito pertanto nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il richiedente avrà diritto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento I dati contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali l'Autorità ha valutato il nuovo alimento di cui all'articolo 1 e che secondo il richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali il nuovo alimento non avrebbe potuto essere autorizzato, non possono essere utilizzati senza il consenso di Progress Biotech bv a vantaggio di eventuali richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


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