Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento (UE) 2021/82 del 27 gennaio 2021, in GUUE L29 del 28/01/2021, che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 6'-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha presentato il 31/01/2019 alla Commissione una domanda relativa all'immissione sul mercato dell'Unione, quale nuovo alimento, del sale sodico di 6'-sialil-lattosio («6'-SL»), ottenuto mediante fermentazione microbica con un ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K12 DH1. Il richiedente ha chiesto di utilizzare il sale sodico di 6'-SL come nuovo alimento in prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte, prodotti aromatizzati e non aromatizzati fermentati, a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente, bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5), barrette ai cereali, formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia, sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali, nonché negli integratori alimentari. Il 16 maggio 2019 la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di effettuare una valutazione e nel suo parere scientifico l'Autorità ha concluso che il sale sodico di 6'-SL è sicuro alle condizioni d'uso proposte per le popolazioni destinatarie proposte dal richiedente. Il richiedente ha dichiarato che, al momento della presentazione della domanda, deteneva diritti di proprietà industriale e diritti esclusivi di riferimento agli studi in forza del diritto nazionale e che pertanto i terzi non potevano accedere legalmente a detti studi né utilizzarli. La Commissione tramite il regolamento in commento ha autorizzato il richiedente all'immissione in commercio nel mercato UE della sostanza in oggetto alle condizioni presentate, in via eslusiva per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, inclusi i dati contenuti nel fascicolo di domanda.
Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.