Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/642 del 30 ottobre 2020, in GUUE L133 del 20/04/2021, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici. Il capo III del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l'allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l'altro, l'imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l'indicazione di alcune informazioni sull'etichetta o su un documento di accompagnamento.
Il regolamento in commento modifica l'Allegato III del Reg. 2018/848 in ordine alle informazioni da indicare in etichetta tra cui:
se del caso, per peso di sostanza secca:
la percentuale totale di materie prime biologiche per mangimi;
la percentuale totale di materie prime in conversione per mangimi;
la percentuale totale di materie prime che non rientrano nei punti i) e ii);
la percentuale totale di mangimi di origine agricola;
se del caso, i nomi delle materie prime biologiche per mangimi;
se del caso, i nomi delle materie prime in conversione per mangimi;
per i mangimi composti che non possono essere etichettati conformemente all'articolo 30, paragrafo 6, l'indicazione che tali mangimi possono essere utilizzati nella produzione biologica a norma del presente regolamento.
Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.