Registrazione riserve cerealicole in apposito Registro

Registrazione riserve cerealicole in apposito Registro

Novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 nel modo cerealicolo. La norma prevede che chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico per vendita o trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e UE ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel suddetto registro telematico entro 7 giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni. Le modalità di applicazione degli obblighi in commento, saranno stabilite con decreto MIPAAF da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previste elevate sanzioni: chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000; chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite con il decreto ministeriale emanando, sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, si applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni. Il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (ICQRF) è designato quale autorità competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste.

Riferimenti: art. 1 commi 139, 140, 141, 142 L. n. 178/2020 Legge di Bilancio 2021


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