Sentenza di Cassazione Penale-  sez. III 10 marzo 2011

Sentenza di Cassazione Penale- sez. III 10 marzo 2011

La cassazione ha stabilito che la responsabilità in caso di accertata non conformità alle norme sulla sicurezza delle attrezzature da lavoro ricade sul produttore e non sull’imprenditore che le fa utilizzare

Se l'ispettore della Asl trova in un'azienda attrezzature da lavoro non conformi alle norme sulla sicurezza, la responsabilità è del produttore e non dell'imprenditore che le fa utilizzare. Pertanto, l'ammenda prevista per l'autore dell'illecito va applicata al titolare della ditta produttrice, atteso che l'art. 6, comma 2, d.lg. n. 626/94 (ora sostituito dall'art. 23 d.lg. n. 81/08) nel vietare la fabbricazione, la vendita e il noleggio di attrezzature da lavoro ed impianti non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, si riferisce ai fabbricanti e non agli utilizzatori. Pertanto, in caso di violazione di tali disposizioni, l'autore dell'illecito è il rappresentante legale della ditta produttrice e non l'imprenditore nella cui azienda viene rinvenuta l'attrezzatura o l'impianto non "a norma", a prescindere dall'effettivo utilizzo di tali strumenti.

Cassazione penale  sez. III   10 marzo 2011    sentenza n. 16436