Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27 maggio 2021 il Decreto MEF 12 maggio 2021, che definisce la modalità attuative dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, anche nota con il nome di "Sugar tax", imposta istituita con la Legge di bilancio 2020. L'applicazione della norma è stata prorogata al 1 gennaio 2022, ad opera della Legge n. 178/2020 (Bilancio 2021).
Con il D.M. 12 maggio 2021 vengono definiti:
- i soggetti tenuti al versamento;
- le modalità di registrazione degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate, nonché dell'acquirente;
- gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- le regole di accertamento e liquidazione dell'imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
- i casi di non applicazione e di esenzione;
- le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.
Sono definite quali bevande edulcorate, ossia zuccherate, quelle bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'UE, aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti, a 125 grammi per kg nel caso di prodotti da diluire. Soggetti obbligati al pagamento della Sugar tax sono individuati dall'art. 2 del D.M. in commento e vengono individuati i soggetti tenuti al pagamento del tributo, facendo una distinzione tra i soggetti che effettuano solo la produzione delle bevande e quelli che provvedono, invece, anche alla loro cessione da terzi. Mentre l'art. 9 stabilisce i casi di esenzione. Il tributo può essere riscosso coattivamente nei casi di omesso versamento, totale o parziale. In tal caso, l'Agenzia delle Dogane notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato al pagamento del tributo, un avviso di pagamento che preveda, per il versamento delle somme dovute, un termine di 30 giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notifica dello stesso avviso di pagamento. L'avviso di pagamento deve essere notificato agli uffici dell'ADM entro il termine di cinque anni decorrente da quello di scadenza del versamento delle somme dovute a titolo di tributo.
Riferimenti: legge di bilancio 2020 e 2021; D.MEF 12 maggio 2021.