Assegno Unico Temporaneo per i figli minori

Assegno Unico Temporaneo per i figli minori

Da tempo si parla dell’introduzione di misure volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità e recentemente, grazie al DL, n. 79 2021, è stato istituto l’ ASSEGNO UNICO a sostegno dei nuclei famigliari con figli a carico.

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione (in particolare femminile), con la legge n.46 del 01/04/2021 il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore stessa, uno o più decreti legislativi volti semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Data la complessità della nuova normativa, con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, il Governo ha adottato una misura ponte per il 2021. Viene così introdotto l’“Assegno temporaneo per i figli minori” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 che si affianca e non sostituisce, l’assegno per il nucleo familiare (ANF art. 2 DL 69/1988) di cui usualmente fruiscono i lavoratori dipendenti.

 

DESTINATARI BENEFICIO

 

L’Assegno temporaneo introdotto dal decreto-legge n. 79 del 2021 potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari il cui reddito viene prodotto da attività lavorativa autonoma (titolari di reddito di impresa, soci di società, lavoratori autonomi) e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione.

 

L’ANF (dipendenti) continuerà a trovare normale applicazione fino a quando non sarà anch’esso sostituito e fatto confluire, nelle intenzioni del Legislatore, nella futura misura universale dell’ “ASSEGNO UNICO”, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.

 

L’ASSEGNO UNICO una volta diventato strutturale, andrà ad incorporare/sostituire anche altre prestazioni assistenziali per le famiglie, tra cui:

 

1)           l’assegno ai nuclei famigliari con almeno tre figli minori (beneficio concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, con assegno semestrale per 13 mensilità, a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori di anni 18 e da non confondere con gli altri ANF);

 

2)           l’assegno di natalità denominato Bonus Bebè’ (che prevede una somma che varia da €  80 a € 160, erogata dall’ Inps in relazione al valore ISEE)

 

3)           il premio alla nascita o all’adozione, importo una tantum di 800 euro denominato “bonus mamma domani”;

 

4)           fondo di sostegno alla natalità, finanziamento nella misura massima di 10.000 euro concesso, dalle banche che aderiscono all’iniziativa;

 

In attesa delle necessarie indicazioni che saranno fornite dall’INPS e dal Ministero del Lavoro entro il 30 giugno 2021, si segnala che la decorrenza del beneficio è fissata dal mese di presentazione della domanda stessa

In ogni caso, a causa delle necessarie implementazioni degli applicativi INPS, sarà possibile presentare le istanze entro il 30 SETTEMBRE 2021 senza che venga pregiudicato il diritto alla percezione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO

 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

 

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

 

MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

La misura dell'assegno è determinato in base a soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

L’importo dell’assegno unico 2021 è compreso fra un massimo di 217 euro mensile per un nucleo con almeno 3 figli minori con ISEE inferiore a 7000 ed un minimo di 30 euro per un nucleo fino a due figli minori con ISEE fino a 50.000 euro.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito e ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente al Reddito di cittadinanza.

 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento

La domanda di Assegno temporaneo viene di norma presentata dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • Portale servizi web, raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. In questo caso occorre essere in possesso del codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 (o superiore) oppure di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per informazioni, contatta il Patronato EPASA – ITACO al numero 051526014 – 051526047 oppure scrivi a cnaperte@bo.cna.it

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