Versamenti volontari

Versamenti volontari

I contributi volontari sono versati dal lavoratore che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico.

I contributi volontari sono utili per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:

  • non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
  • ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
  • ha un contratto part-time orizzontale o verticale.

Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:

  • i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di previdenza;
  • i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i liberi professionisti purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).

Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro. Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

L'autorizzazione una volta concessa, non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.

I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi.

I contributi volontari possono essere versati accedendo al servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti INPS, con una delle seguenti modalità:

  • MAV inviato dall’INPS per posta oppure generato dall’utente. Il bollettino può essere visualizzato, modificato, stampato e pagato in un qualsiasi istituto di credito oppure presso gli uffici postali
  • Online, tramite la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
  • Avviso di pagamento pagoPA, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito “pagoPA”.
  • Presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, aderenti al circuito “Reti Amiche” tramite Lottomatica, fornendo il proprio codice fiscale e il codice autorizzazione/prosecutore.

Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (aprile-maggio-giugno) il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre.

Per maggiori informazioni sui contributi volontari rivolgersi al patronato EPASA - ITACO, in via Riva Reno 58, Bologna

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