I contributi volontari sono versati dal lavoratore che ha cessato o interrotto l'attività lavorativa per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico.
I contributi volontari sono utili per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:
- non svolge alcun tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- ha chiesto brevi periodi di aspettativa non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha un contratto part-time orizzontale o verticale.
Possono chiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari:
- i lavoratori dipendenti e autonomi purché non iscritti all'INPS o ad altre forme di previdenza;
- i lavoratori parasubordinati purché non iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i liberi professionisti purché non iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (ai superstiti o reversibilità).
Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro. Per ottenere l'autorizzazione il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso di almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati o di almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
L'autorizzazione una volta concessa, non decade mai e i versamenti volontari, anche se interrotti, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.
I contributi volontari versati per sé e per i familiari a carico possono essere indicati tra gli “oneri deducibili” in sede di dichiarazione dei redditi.
I contributi volontari possono essere versati accedendo al servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti INPS, con una delle seguenti modalità:
- MAV inviato dall’INPS per posta oppure generato dall’utente. Il bollettino può essere visualizzato, modificato, stampato e pagato in un qualsiasi istituto di credito oppure presso gli uffici postali
- Online, tramite la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- Avviso di pagamento pagoPA, che permette di versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) aderente al circuito “pagoPA”.
- Presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, aderenti al circuito “Reti Amiche” tramite Lottomatica, fornendo il proprio codice fiscale e il codice autorizzazione/prosecutore.
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (aprile-maggio-giugno) il versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre.