Alimentare, stop alle pratiche sleali nei rapporti commerciali

Alimentare, stop alle pratiche sleali nei rapporti commerciali

Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che vieta le pratiche sleali nei rapporti commerciali della filiera agroalimentare, sia tra imprese che in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dai rispettivi fatturati dei contraenti.

 

Nella sede di Cna Bologna l’importante novità è stata presentata ad un focus di aziende alimentari lo scorso giovedì 2 dicembre. Sono intervenuti Gabriele Rotini Responsabile nazionale Cna Agroalimentare, l’avvocato Fabiana Caroli, Isabella Angiuli Referente Cna Agroalimentare Bologna. Presenti sia in presenza che on line una decina di imprese alle quali è stata chiesta una opinione rispetto al risultato ottenuto e alla sua applicazione.

 

Come ha spiegato Gabriele Rotini, il Decreto comprende un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura. Il Decreto riguarderà in particolare i rapporti tra le pmi alimentari e la Grande Distribuzione Organizzata (che assorbe il 70% del giro d’affari delle pmi agroalimentari). Rapporti che, come hanno confermato le imprese presenti, finiscono sempre per essere a vantaggio della Gdo e spesso a danno dei fornitori di più piccole dimensioni.

 

Le pratiche commerciali sleali

 

Non sarà più possibile imporre condizioni contrattuali eccessivamente gravose, come ad esempio la vendita di prodotti agricoli/alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.

Vengono così definitivamente riequilibrati i rapporti di forza tra le parti negli scambi commerciali, garantendo una posizione più equa per gli agricoltori e i produttori.

Il riferimento centrale sui costi medi dei prodotti sarà l’Ismea.

 

Altri esempi di pratiche sleali sanzionabili:

  • Non sarà più possibile annullare ordini di merci deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni
  • Non sarà più possibile una modifica unilaterale del contratto di cessione
  • Proibita la divulgazione di segreti commerciali del fornitore
  • Proibite le ritorsioni commerciali
  • Se l’acquirente fissa il prezzo ad un costo inferiore dal 15% in su rispetto ai costi medi fissati dall’Ismea, viene considerata pratica sleale
  • Le vendite sottocosto sono possibili solo se c’è un rischio deperibilità oppure se sono concordate tra fornitore e cliente

 

Controlli e sanzioni

 

Gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni previste saranno eseguiti dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale tutela Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari, organismo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Sono previste sanzioni. Che possono arrivare anche alla sospensione dell’attività per 30 giorni.

 

Ruolo di Cna e delle Associazioni

 

Come ha spiegato Gabriele Rotini, Cna è stata molto attiva nell’arrivare alla realizzazione di questo decreto, che rispetto alle precedente normative si estende automaticamente dalla filiera agricola a quella alimentare. Ora il ruolo delle Associazioni sarà quello di essere a fianco delle pmi agroalimentari che decidessero di ricorrere a questo decreto per far valere i propri diritti. Le Associazioni infatti potranno intervenire per il rispetto delle norme del decreto.

Nel caso, ha aggiunto Isabella Angiuli, anche girando all’IQCRF eventuali segnalazioni di imprese che si sono sentite danneggiate da pratiche commerciali sleali.

 

Per maggiori informazioni

Cna Agroalimentare Bologna

alimentare@bo.cna.it

+39 051.299220


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