Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
In una lettera unitaria inviata al Prof. Enzo Moavero Milanesi, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministro delle Infrastrutture Sen. Danilo Toninelli , al Ministro dello Sviluppo Economico On. Luigi Di Maio ed al Presidente Anac Raffaele Cantone, il Presidente di Cna Installazione Impianti Carmine Battipaglia e di Assistal Angelo Carlini e del Csit (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici) Marco Decio hanno espresso tutte le loro perplessità in merito alle obiezioni sollevate dalla Commissione europea nei confronti delle norme del nostro Paese che disciplinano il “subappalto” e l’“avvalimento”.
Nella nota, si specifica che la limitazione al subappalto (che non equivale a divieto), “nel caso della legislazione italiana, nasce dall’esigenza di bilanciare la libertà di organizzazione delle imprese (a prescindere dalla loro dimensione), con quella di fronteggiare le infiltrazioni della criminalità organizzata che, nel nostro Paese, è fenomeno assai diffuso nell’ambito dei contratti di subappalto”. Non a caso, si ricorda nella lettera, in Italia il limite del 30% al subappalto è stato introdotto per la prima volta con la legislazione antimafia (L. 55/1990)
Il limite al subappalto previsto dalla legislazione italiana, viene sottolineato, ha una finalità di “ordine pubblico”, sottesa a garantire valori costituzionali di rilevanza primaria, collegati alla “sicurezza nazionale”. Non è quindi un caso, prosegue la lettera, che l’efficacia della previsione dell’art. 18 della L. 55/90 55/1990 sia stata confermata nella legislazione successiva: art. 34 della legge n. 109/1994; art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e, in ultimo, dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Sull’avvalimento Cna Installazione Impianti, Assistal e Csit sottolineano come la previsione del “divieto” di avvalimento prevista dal Codice dei contratti sia perfettamente in linea con le direttive comunitarie. Nel richiedere che la norma non sia modificata, le associazioni fanno rilevare che lo scopo ultimo di quanto previsto all’art. 89 comma 11 del Codice dei contratti pubblici sia quello di “garantire alle amministrazioni aggiudicatrici che, nell’abito di un appalto, i soli lavori particolarmente complessi o di elevato contenuto tecnologico, siano affidati ad operatori in possesso delle competenze, dell’esperienza e dei mezzi tecnici per garantire il migliore risultato, sotto il profilo qualitativo, oltre che funzionale”.