Autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne dal Kosovo

Autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne dal Kosovo

Le condizioni di polizia sanitaria, applicabili a carni e derivati extra-UE, stabiliscono che possono entrare in Europa solo i prodotti sottoposti a specifici trattamenti ed accompagnati dal relativo certificato sanitario. Inoltre viene costantemente aggiornato un apposito elenco nel quale vengono inseriti i paesi extra-UE che dimostrano di essere conformi a tali requisiti di conformità (tabella di cui all'allegato II, parte 2, Decisione 2007/777/CE).

Il Kosovo ha chiesto di essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati all'importazione in UE di prodotti ottenuti da pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) e ha presentato le informazioni pertinenti. Il Kosovo in particolare ha fornito garanzie per quanto riguarda le materie prime di pollame originarie degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali materie prime nell'Unione e il trattamento cui saranno sottoposti i prodotti in questione.

La Commissione ha effettuato un audit in Kosovo per valutare i sistemi di controllo che ha dato esito favorevole per quanto riguarda l'origine e il trattamento delle carni di pollame, pertanto è opportuno includere il Kosovo nella tabella, per l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne di pollame e selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti) che sono stati sottoposti ad un trattamento specifico «C» o «D».

Il modello di certificato veterinario per le importazioni di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, riguarda i prodotti a base di carne ottenuti da carni di pollame originarie di uno Stato membro o che soddisfano le condizioni di polizia sanitaria per l'importazione nell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 798/2008, e dispone che tali carni debbano essere sottoposte al trattamento generico «A» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

In considerazione dell'obbligo di effettuare il trattamento specifico del prodotto indipendentemente dall'origine delle carni fresche utilizzate per la preparazione dei prodotti a base di carne, e dei rischi trascurabili per la salute del pollame connessi a tali pratiche, il modello di certificato veterinario per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe comprendere una disposizione in materia di certificazione per tale situazione specifica.

Per un periodo transitorio che termina il 10 novembre 2020, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, accompagnate da un certificato rilasciato conformemente al modello di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché il certificato sia stato rilasciato entro il 10 ottobre 2020.