Bando per il sostegno delle Agenzie di Viaggio

Bando per il sostegno delle Agenzie di Viaggio

Obiettivo del bando
Le agenzie di viaggio rivestono un ruolo fondamentale per l’industria turistica emiliano-romagnola. L’attività da esse svolta rappresenta un fattore determinante per l’attrattività turistica della Regione che la crisi economica scatenata dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid 19 ha messo a dura prova. Obiettivo del presente bando, pertanto, è quello di dare un ristoro parziale e una tantum alle agenzie di viaggio dell’Emilia-Romagna, secondo la definizione di cui all’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, a fronte della perdita di fatturato registrata nei mesi di marzo, aprile e maggio del 2020 a causa dell’interruzione dell’attività causata dalla diffusione del virus Covid 19.

Dotazione finanziaria
1. Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a complessivi
€ 1.300.000,00, a valere sull’annualità 2020.
2. Ulteriori importi potranno essere messi a disposizione a discrezione della Giunta qualora vi sia una disponibilità ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della Regione Emilia-Romagna.

Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità
1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, che, al momento della domanda di contributo esercitano l’attività di agenzia di viaggio ai sensi dell’articolo 2 della Legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 e cioè l’attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.
2. Le imprese indicate nel precedente comma 1 devono possedere, al momento della domanda di contributo, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- devono essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- devono avere:
 nel caso delle agenzie on line, una unità locale in Emilia-Romagna;
 nel caso delle altre agenzie, una unità locale aperta al pubblico in Emilia-Romagna;
- devono avere presentato, al SUAP territorialmente competente, una SCIA avente i contenuti indicati nell’articolo 8 della L.R. n. 7/2003;
- il rappresentante legale e i soggetti indicati nell’articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
- non essere in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019;
- devono avere avuto, nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 maggio 2020, un calo del fatturato
pari o superiore al 30% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019.

Tipologia, misura del contributo e premialità
1. Il contributo previsto nel presente bando verrà concesso e liquidato una tantum a fondo perduto nelle seguenti misure:
- 1.000,00 € a favore delle agenzie on line;
- 2.000,00 € a favore delle agenzie con unità locali aperte al pubblico.
2. Il contributo è aumentato per un importo massimo concedibile e liquidabile di 3.000,00, in base alla disponibilità di risorse:
- per le agenzie che, alla data di presentazione della domanda, risultano iscritte nell’elenco delle “Agenzie sicure” previsto nell’articolo 16 della L.R. n. 7/2003;
oppure
- per le agenzie che, alla data della domanda, risultano avere presentato richiesta di iscrizione al suddetto elenco entro i termini stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 2238 del 10 novembre 2003 o entro i termini eventualmente prorogati con successivi provvedimenti della Giunta regionale. In quest’ultimo caso, la premialità verrà riconosciuta solo qualora, al momento dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi, la richiesta abbia avuto esito positivo con l’iscrizione nel predetto elenco.

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