Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto, ai sensi dell’articolo dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale;
c) contratto di solidarietà.
Con la riforma della legge di Bilancio 2022, la causale “Riorganizzazione aziendale” di cui alla lettera a) è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”. I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita. I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, saranno individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.