Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Il 1° aprile 2019 sono stati pubblicati gli attesi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL 2019.
Questo rappresenta un importante risultato per le PMI ed è una delle battaglie portate avanti e vinte dalla Cna in sede di Legge di Bilancio.
Ecco le principali novità:
• premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle Gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e relative modalità di applicazione;
• premi della Gestione navigazione;
• premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione.
Le novità riguardano in particolare l'aggiornamento del "nomenclatore", la revisione dei tassi medi di tariffa e delle modalità di oscillazione del tasso medio stesso.
In particolare, sono stati aggiornati i Premi Speciali Unitari (P.S.U.) degli artigiani, attraverso una significativa riduzione dei premi, in media del 32%, dovuti per la maggior parte delle lavorazioni svolte, ancora raggruppate in nove classi di rischio diverse, dalle quali dipende il valore del premio speciale applicabile.
La vigenza delle nuove tariffe è prevista per il triennio 2019, 2020 e 2021 trascorso il quale, l'INAIL verificherà gli effetti finanziari, economici ed attuariali prodotti al fine di garantire gli equilibri delle gestioni assicurative. È in ogni caso previsto l'aggiornamento delle tariffe trascorso il primo quinquennio di applicazione.
Il passaggio della classificazione dei datori di lavoro dalla tariffa del 2000 a quella nuova è gestito automaticamente dall'INAIL e sarà comunicata dall’Istituto alle aziende attraverso il Mod.20 SM.
Le sedi Cna sono quindi a Sua disposizione per la verifica ed il controllo della coerenza tra la vecchia classificazione e quella nuova, ovvero, per ogni adempimento necessario alla denuncia di autoliquidazione.
Si precisa che, nell’ambito delle novità introdotte in materia di autoliquidazione, la scadenza della denuncia, per l’anno in corso è individuata nel 16 maggio prossimo.
In caso di pagamento rateale, lo stesso dovrà avvenire in misura del 50% alla data del 16 maggio senza maggiorazioni; il 25% alla data del 20 agosto p.v. ed il 25% alla data del 18 novembre p.v. con le maggiorazioni di legge.