DECRETO 26 LUGLIO 2011 - Equivalenza ai diplomi universitari dell’area

DECRETO 26 LUGLIO 2011 - Equivalenza ai diplomi universitari dell’area

Approvato il DPCM relativo alla procedura per il riconoscimento dell’equivalenza ai titoli sanitari universitari

Nella GU n.181 del 18 agosto 2011, è stato pubblicato il Decreto del 26 luglio 2011 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce “Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”.
Il provvedimento riguarda esclusivamente i titoli conseguiti entro il 26 febbraio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 42, e iniziati entro il 31 dicembre 1995.
Questa equivalenza è effettuata ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ma non è valida anche per l’ammissione alla formazione post base.
La procedura di riconoscimento dei titoli dovrebbe essere avviata da ogni Regione e conclusa dal Ministero della Salute entro 1 anno.
Il Decreto, che non individua i profili interessati, definisce invece esplicitamente quali sono le qualifiche escluse:
Infermiere generico - Infermiere psichiatrico - Puericultrice - Odontotecnici - Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica - Masso fisioterapista – Massaggiatori - Capo bagnino - Massaggiatori sportivi - Educatore professionale Facoltà di Pedagogia/Scienze Formazione - Titoli universitari ISEF, Scienze Motorie - Operatore strumentista (CCNL ANISAP) - Infermiera volontaria di Croce Rossa - Infermieri militari.
Viene infine abrogato il precedente Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.


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