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Con provvedimento del 18 Aprile us., l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di cessione del credito derivante dalla detrazione c.d. "ECOBONUS", spettante sulle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari. A tal fine, infatti, va ricordato che la Legge di bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica non solo agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Per gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, il Provvedimento prevede che:
• coloro che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese risultano essere possessori di redditi esclusi dall'IRPEF (per espressa previsione normativa o perché rientrano nella c.d. "no tax area"), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti privati, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari e con facoltà di successiva cessione;
• tutti gli altri soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto possono cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari e con facoltà di successiva cessione.
La cessione non può avvenire nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
L'importo cedibile è calcolato sulla base dell'intera spesa sostenuta nel periodo d'imposta, tenendo conto anche della parte pagata mediante cessione del credito al fornitore.
Se sono coinvolti più fornitori, il credito cedibile a ciascuno di essi è dato dalla detrazione calcolata sulle spese sostenute nei suoi confronti.
In caso di cessione del credito a colui che ha eseguito i lavori, la fattura emessa deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.
La cessione (totale o parziale) del credito e tutti i relativi dati deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria, alternativamente:
• avvalendosi delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate
• tramite gli Uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al Provvedimento. Il modulo può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa, con allegato un documento d'identità del firmatario.
La comunicazione deve essere effettuata entro 28 Febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa. E', però, previsto che i dati relativi al credito ceduto corrispondente all'Ecobonus, per le spese sostenute entro il 31/12/2018 in riferimento agli interventi sulle singole unità immobiliari, andranno comunicati nel periodo 7 Maggio - 12 Luglio 2019.
Il mancato invio della comunicazione rende inefficace l'operazione di cessione del credito.
Il cessionario, nel proprio "Cassetto fiscale", potrà prendere visione del credito cedutogli che sarà utilizzabile (oppure potrà essere ulteriormente ceduto) solo dopo averlo accettato tramite le funzionalità disponibili nell'area riservata del sito. Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito, ne dovrà dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite funzionalità telematiche a decorrere dal 20 Marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (dal 5 Agosto 2019 per le spese sostenute nel 2018) e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso.
Il credito d'imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite mod. F24 da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 20 Marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa (dal 5 agosto 2019 per le spese del 2018) e, comunque, dopo la sua accettazione. La parte di credito non utilizzata nel periodo di spettanza è utilizzabile nei periodi successivi, mentre non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da inserire nel mod. F24 sarà prossimamente emanato con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018, viene previsto che il precedente provvedimento del 2017 sulla cessione dell'Ecobonus per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici, si applica anche alla cessione del credito per le spese relative agli interventi:
• di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni (diversi da quelli di cui all' art. 14, c. 2-quater, D.L. 63/2013)
• effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla contemporanea riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (art.14, c. 2-quater.1, D.L. 63/2013).
Infine, per quanto riguarda le spese sostenute dal 1°/01/2019 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dai fornitori-cessionari dal 20 Marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:
• il condomìnio ha sostenuto la spesa, purchè il condòmino-cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;
• in ipotesi di cessione al fornitore, il fornitore abbia emesso la fattura comprensiva del relativo importo.