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GREEN PASS
Dal 6 agosto 2021
Il Certificato Verde è uno strumento necessario per accedere a particolari attività o fruire di determinati servizi
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Dal 6 agosto 2021 il Green Pass è uno strumento necessario per i cittadini over 12 anni che partecipano a particolari attività o fruiscono di determinati servizi.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata con la lettura del codice a barre mediante l'app ufficiale "VerificaC19".
SERVIZI E ATTIVITÀ PER CUI È PREVISTO L’OBBLIGO
Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso (non sono invece necessari per il consumo al bancone o all’aperto); spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
NOMINA DI UN INCARICATO ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS
Alla verifica del certificato verde tramite l’applicazione ufficiale sono deputati oltre ai pubblici ufficiali e al personale addetto ai servizi di controllo, anche i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi, i proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso cui si svolgono gli eventi, nonché i loro delegati come, ad esempio un proprio lavoratore dipendente nominato in maniera formale.
Il DPCM 17 giugno 2021 stabilisce che i soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica
CLICCA QUI>>> per scaricare il fac-simile di delega
Aspetti procedurali riguardanti la delega
Il soggetto abilitato alla verifica del Green Pass dovrà essere incaricato prima dell’inizio dell’attività di accertamento. Il titolare dell’attività dovrà impartire le adeguate istruzioni preliminarmente alla verifica, in relazione a diversi aspetti. Alcuni suggerimenti riguardanti la delega:
- È preferibile predisporre una delega individuale e nominativa in forma scritta. È possibile allegare alla delega il manuale d’uso previsto dalla circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2022 >>>
- La delega è conferita dal datore di lavoro (es. titolare di impresa individuale; legale rappresentate di società o soggetto al quale sono stati formalmente conferiti i poteri di gestione dei rapporti di lavoro)
- Nella delega occorre inserire i limiti cui deve attenersi l’operatore:
- non potrà raccogliere alcun dato ulteriore in base alla normativa privacy e non potrà conservare i dati identificativi;
- l'operatore richiederà ai partecipanti di mostrare il QR Code del proprio certificato verde, in formato digitale oppure cartaceo;
- richiederà di esibire il proprio documento di riconoscimento in caso di palese abuso o falsità al fine di verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App;
Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo(semaforoverde)e i dati anagrafici dell’interessato.
In caso di eventuali controlli da parte delle autorità competenti, potranno essere verificati – tra gli altri aspetti - esclusivamente i Green Pass degli utenti presenti al momento del controllo.
È opportuno specificare che l’incarico in capo al lavoratore selezionato rientra tra gli obblighi lavorativi. Da questo ne deriva che il lavoratore dovrà svolgere in maniera corretta anche questo adempimento con tutto ciò che ne deriva ad esempio in materia di potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. In caso di eventuale inadempimento degli obblighi di verifica che comporti l’assoggettamento del titolare/gestore del servizio alle sanzioni normativamente previste, sarà esclusivamente lo stesso a rispondere nei confronti delle autorità sul piano amministrativo, mentre gli effetti nei confronti del lavoratore delegato si potrebbero produrre – ricorrendone i presupposti - sul piano disciplinare ed eventualmente risarcitorio.