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Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 – Anno 2014
Entrano in vigore il prossimo 6 Maggio 2014 gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale complessivo. Non si tratta di nuovi fondi, ma di soldi messi a disposizione dal Governo Monti tramite un piano triennale, iniziato nel 2013 durerà fino al 2015, per incentivare l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Rientrano nell’incentivazione, i seguenti veicoli: autovetture e veicoli commerciali leggeri, ciclomotori e motocicli a due o tre ruote,quadricicli. Non rientrano le biciclette a pedalata assistita. Quest'anno rispetto agli incentivi 2013 ci sono due novità:
-per i privati è più facile accedere ai bonus;
- il fondo complessivo è salito a 63,4 milioni di euro.
E' una cifra più alta, ma ancora insufficiente, visto che stiamo parlando di un massimo di circa 15mila vetture incentivabili. A seguito di ciò, dal 6 maggio p.v. i privati che vogliono comprare un'auto nuova a bassa emissione, che rientra nei parametri dell’incentivazione, avranno presumibilmente solo una decina di giorni perché è probabile che i soldi finiscano presto. Per quest'anno erano stati previsti 31,3 milioni di euro a cui si sono aggiunti i soldi non utilizzati degli incentivi 2013 per un totale quindi di 63,4 milioni di euro. Una bella cifra visto che le clausole per le aziende erano e sono rimaste restrittive (per accedere agli incentivi le aziende devono rottamare un'auto vecchia di almeno 10 anni; una condizione piuttosto rara). Vediamo di seguito tutti i dettagli e come accedere ai fondi, ricordando che la ripartizione delle risorse per il 2015 sarà rideterminata in base all’andamento registrato quest'anno.
INCENTIVI 2014: QUANTO SCONTO ED A CHI
Anche quest'anno gli incentivi sono destinati all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive (non a benzina o diesel) e quindi solo ai veicoli elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili oppure ad idrogeno. Il singolo contributo è pari al 20% del costo complessivo dell'auto così come risultante dal contratto di acquisto (e prima delle imposte), con un tetto massimo di 5.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km. Il limite scende a 4.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km. e si abbassa ulteriormente a 2.000 euro per i veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
QUALI AUTO SONO INCENTIVATE
Il 15% del fondo è riservato all'acquisto di auto nuove (no km zero) da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km; Il 35% per l’acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti (e senza necessità di rottamazione), di veicoli con emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km; 50% per l’acquisto di veicoli destinati all’uso di terzi o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (dietro rottamazione di un corrispondente veicolo obsoleto), con emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
CONDIZIONI RICHIESTE PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI
I nuovi autoveicoli devono essere acquistati e immatricolati nel periodo tra il 14/03/2013 e il 31/12/2015. L' immatricolazione non deve essere avvenuta in precedenza.
Nell’atto di acquisto devono essere indicati sia il contributo statale che lo sconto praticato. Inoltre, nei casi in cui è richiesta la contestuale consegna per la rottamazione al venditore di un veicolo, occorre che:
• il veicolo da rottamare appartenga alla stessa categoria di quello nuovo (di cui all’Allegato1 al Decreto) ;
• il veicolo da rottamare risulti immatricolato da almeno 10 anni rispetto alla data di immatricolazione di quello nuovo;
• il veicolo da rottamare sia intestato al proprietario o all’utilizzatore da almeno 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo. Il soggetto intestatario deve essere: o lo stesso che acquista (in proprietà o in leasing) il veicolo nuovo o un suo familiare convivente;
• nell’atto di acquisto/locazione finanziaria deve essere espressamente dichiarato che il “vecchio” veicolo consegnato è destinato alla rottamazione;
• entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare quello usato a un demolitore. Inoltre, sempre il venditore deve provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista;
Il veicolo usato consegnato al venditore contestualmente all’acquisto di un veicolo nuovo, può essere reimmesso sul mercato?
NO. I venditori, entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il mancato riconoscimento del contributo statale, hanno l’obbligo di:
- consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico all’esclusivo fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione
- provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358[6].
MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
Le fasi da seguire per accedere ai contributi sono le seguenti:
1) Prenotazione dei contributi da parte dei venditori, i quali:
• provvedono a registrarsi preventivamente al sistema informatico secondo la procedura disponibile nell’http://www.bec.mise.gov.it/site/bec/home/area-rivenditori.html AREA VENDITORI del sito www.bec.mise.gov.it
• prenotano i contributi relativi ad ogni singolo veicolo ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione;
• confermano l’ operazione entro 90 giorni dalla prenotazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione prevista;
Nel caso il veicolo nuovo venga consegnato oltre i 90 giorni dalla prenotazione, il contributo potrà comunque essere riconosciuto?
NO. Entro 90 giorni dalla prenotazione, i venditori consegnano il veicolo e confermano l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e caricando sulla piattaforma la relativa documentazione. Sia l’acquirente che il venditore devono essere consapevoli che il mancato rispetto di tale disposizione comporta la perdita del diritto al contributo prenotato[7].
2) Corresponsione del contributo dal venditore all’acquirente;
3) Rimborso al venditore dei contributi da parte delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo. A tal fine, i venditori devono consegnare alle imprese costruttrici o importatrici:
• copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto
• copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo.
Inoltre, devono caricare sulla loro piattaforma informatica del sito tali documenti.
Le imprese costruttrici o importatrici, dal canto loro, devono conservare la suddetta documentazione fino al 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata messa la fattura di vendita In tutti i casi in cui è prevista anche la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore anche la seguente documentazione, da conservare sempre nei termini sopra indicati:
• copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico
• originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell’automobilista
• certificato dello stato di famiglia qualora l’intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo
• documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore
4) Recupero dell’importo del contributo per le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, quale credito d’imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi esercizi.