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Alcuni Stati membri, su base volontaria, registrano i documenti per l'importazione rilasciati dalle rispettive autorità competenti, nel sistema online per il controllo degli scambi TRACES (Trade Control and Expert System), fornendo in tal modo i dettagli di ogni partita e il numero di partite soggette al campionamento. L'obbligo di presentazione di una relazione dovrebbe quindi essere ritenuto soddisfatto nei casi in cui gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata nell'UE.
Nel 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/625 (si applica dal 14 dicembre 2019) che prescrive l'adozione di norme che stabiliscono in quali casi e a quali condizioni i controlli di identità e fisici sulle partite di merci, possono essere effettuati dalle autorità competenti in punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Poiché tali norme si applicano solo dal 14 dicembre 2019, è opportuno estendere il periodo transitorio fino al giorno che precede tale data.
Recentemente sono stati segnalati rischi di contaminazione:
- da antiparassitari sulle partite di melanzane originarie della Repubblica dominicana, fagioli del Kenya, peperoni (diversi dai peperoni dolci) dell'Uganda;
- da salmonella sulle partite di pepe nero originario del Brasile, peperoni dolci della Cina e semi di sesamo dell'Etiopia.
Con il Regolamento in commento viene stabilito che fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità, tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di ingresso nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi.
In vigore dal 14 gennaio 2019
Riferimenti: Regolamento 35/2019/UE (GUUE serie L, n. 9 del 11/01/2019)
A cura di Cna Interpreta