Le regole sui materiali

Le regole sui materiali

Se dunque non è dubitabile, da un lato, che il valore del materiale acquistato e fornito per le lavorazioni possa rientrare nel valore del Sal, dall’altro lato è utile ricordare che – stando all’unica normativa che possa individuarsi come punto di riferimento nella materia, ossia quella vigente in tema di appalti pubblici (Dlgs 163/2006, Codice dei contratti pubblici, e Dpr 207/2010, regolamento di esecuzione e attuazione del Codice) – la possibilità di valorizzare nei Sal il valore dei beni «provvisti a piè d’opera» nei cantieri opera non in maniera generalizzata, ma in base a regole specifiche: si prevede per esempio che i manufatti, il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, possono essere valorizzati in misura non superiore alla metà del prezzo; mentre per gli altri materiali provvisti occorre calcolare, in aggiunta all’importo dei lavori eseguiti e salva diversa pattuizione, la metà del valore, purché destinati a essere impiegati in opere definitive (commi 4 e 5, articolo 180, del citato Dpr 207/2010).

Per quanto espressamente riferite al solo appalto pubblico e non privato, appare in ogni caso opportuno tenere in considerazione la specificità di tali previsioni ai fini della compilazione dei Sal in esame; anche allo scopo di evitare contestazioni da parte degli uffici erariali, chiamati sempre a un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione delle norme di favore fiscale, nel rispetto dell’articolo 14 delle preleggi.

In questa prospettiva, è utile essere in grado di dimostrare l’effettiva presenza dei materiali forniti “a piè d’opera” nei cantieri, mediante fatture di acquisto, documenti di trasporto e documentazione fotografica. I materiali in questione dovranno essere congrui e conformi alle opere in corso, nonché effettivamente impiegati nel cantiere successivamente, a scanso di recuperi erariali.