Legge di bilancio 2019 Le misure per l’Impresa 4.0

Legge di bilancio 2019 Le misure per l’Impresa 4.0

Queste di seguito sono le misure della Legge di Bilancio 2019 che riguardano particolarmente l’Impresa 4.0.

Cna si è molto impegnata su questo specifico tema nella sua fitta agenda di incontri con Ministri, Sottosegretari e Presidenti della Commissioni parlamentari, riuscendo ad ottenere la proroga del voucher sul credito d’imposta formazione 4.0 e la proroga e la rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento e dell’iperammortamento.

Art. 1 Commi 60-65
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iperammortamento)

Maggiorazione del costo deducibile dal reddito d’impresa dei beni materiali strumentali nuovi, dispositivi e tecnologie acquistati (o acquisiti con leasing), funzionali alla trasformazione delle imprese secondo il modello industria 4.0.

L’agevolazione viene prorogata per l’anno 2019.

Viene inserita una percentuale di agevolazione differenziata a seconda dell’entità dell’investimento:

  •  170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  •  100% per gli investimenti fino oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  •  50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro
    Relativamente alla maggiorazione del 40% sui beni immateriali collegati all’investimento, vengono ammessi anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B.

Proroga per l’iperammortamento, ma con alcune novità rispetto al passato: fermo restando l’impianto normativo del beneficio, l’aliquota agevolativa non sarà più unica ma viene “differenziata” in base alla dimensione dell’investimento. Nel 2019 continuerà anche il super ammortamento per i beni “immateriali” (con maggiorazione del 40%). Nessun rinnovo, invece, per il super ammortamento di beni strumentali tradizionali che “cede il passo” alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento occupazionale.

L’agevolazione per il superammortamento si ferma, dunque, al 31/12/2018; tuttavia, si ricorda che è possibile fruire - ai fini dell’effettuazione dell’investimento - della finestra temporale al 30 giugno 2019 laddove entro il 31/12/2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore (ovvero il contratto di leasing risulti sottoscritto da entrambe le parti) e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (ovvero, in caso di leasing, un maxi-canone pari almeno al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore).

Novità per l’iperammortamento

Per quanto riguarda la “nuova edizione” dell’iper ammortamento il Ddl bilancio 2019 stabilisce quanto segue:

  • - viene prorogato di un anno il periodo di fruibilità dell’agevolazione. Pertanto, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, vanno effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • - viene modificata la percentuale della maggiorazione, che non sarà più, come nell’attuale versione, pari al 150% del costo di acquisizione dei beni, ma “differenziata” a seconda dell’ammontare dell’investimento. In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iper ammortamento sarà pari:
  1.  al 150%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  2.  al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  3.  al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione è, invece, prevista sulla parte di investimenti complessivi eccedenti 20 milioni di euro.

Super ammortamento beni “immateriali”

Prorogato di un anno anche il super ammortamento per i beni “immateriali” strumentali di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, la cui maggiorazione resta ferma alla misura del 40%. Pertanto, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni “immateriali” (software) è applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 ovvero al 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31.12.2019 l’ordine di acquisto si accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

Obblighi documentali

Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e del super ammortamento beni immateriali restano fermi gli obblighi documentali previsti dalla previgente normativa.

Determinazione degli acconti

Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello

successivo (2020) la determinazione degli acconti (con il metodo «storico») è effettuata considerando quale imposta del periodo d’imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle norme sull’iper-ammortamento e sulla maggiorazione dei beni immateriali.

Articolo 1  Commi 70-72
Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo

L’agevolazione riguarda il riconoscimento di un credito d’imposta sugli investimenti in attività di R&S effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Le novità (applicabili per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018):

la percentuale di agevolazione viene abbassata dal 50% al 25%. Resta al 50% solo per le spese relative al personale impiegato nelle attività di R&S e per quelle relative a contratti di R&S stipulati con Università, altre imprese, start up e pmi innovative.

Vengono eliminati alcuni vincoli rispetto ai costi per il personale impiegato nelle attività di R&S. Con la nuova disciplina sono ammissibili i costi per:

  • il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo (diverso dal lavoro subordinato) direttamente impiegato nelle attività di R&S.

Viene ampliato l’elenco dei costi ammissibili con l’introduzione dei costi per materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S.

Viene ridotto l’importo massimo annuale riconosciuto da 20 a 10 milioni di euro.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo fino a 5000 euro.

Art. 1 Commi 78-81
(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta “Formazione 4.0”)

Viene prorogato l’incentivo alla formazione del personale dipendente nelle tecnologie 4.0: il credito d’imposta previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e i relativi principi applicativi (DM 5/4/18) si applicheranno anche alla spesa sostenuta nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, relativa alla retribuzione corrisposta per le ore di formazione svolte dai dipendenti. L’intensità del beneficio viene però modificata in funzione delle dimensioni dell’impresa.

Il credito d’imposta relativo alle spese di formazione ammissibili per il nuovo anno d’imposta spetterà nelle seguenti misure differenziate:

  1. piccole imprese - 50% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di beneficio di 300.000 euro
  2. medie imprese - 40% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di beneficio di 300.000 euro
  3. grandi imprese - 30% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo minore, pari a 200.000 euro

Articolo 1  Comma 200
Nuova Sabatini

La norma dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della “Nuova Sabatini”, misura di sostegno volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, e di un correlato contributo statale in conto impianti, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Art. 1 Comma 226
(Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things)

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 4.0 e per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, vengono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per progetti di ricerca e innovazione nell'ambito di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things, compreso il supporto operativo e amministrativo per favorire il trasferimento dei risultati verso le PMI.

 Art. 1 Comma 227
(Fondo per difesa cibernetica)
 

Per perseguire gli obiettivi dell'Industria 4.0 e per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare la capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con specifico decreto saranno definiti contenuti e ripartizioni delle risorse.