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Duplice intervento in materia di deducibilità IMU. In primo luogo, viene confermata - per il periodo di imposta 2019 la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Dal 2020 è stato abolito il tributo per servizi indivisibili (Tasi) mentre viene modificata la disciplina dell’imposta municipale propria (Imu).
Deducibilità IMU
Per effetto delle modifiche apportate è stato previsto che la deducibilità IMU degli immobili strumentali opererà - a decorrere dal 2020 – rispettivamente nella misura del:
• 60%, per i periodi d’imposta 2020-2021;
• 100%, a “regime”, dal periodo di imposta 2022
Inizialmente, con il c.d. Decreto Crescita, era stato previsto un aumento progressivo della deducibilità IMU per gli immobili strumentali pari al 60% per il 2020-2021, 70% per il 2022 e del 100% per il 2023: di fatto è stato anticipato al 2022 l’integrale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e professionale.
Resta ferma l’integrale indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.