Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
La nuova legge di bilancio, nell’ambito dell’aggiornamento del piano nazionale a sostegno della trasformazione digitale delle imprese, porta novità sia sul fronte degli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, dove super e iperammortamento sono trasformati in crediti di imposta, sia sul fronte del previgente credito di imposta per ricerca e sviluppo, dove sono state rimodulate le aliquote e incluse – oltre all’attività di ricerca e sviluppo vera e proprio – anche le spese per progetti di innovazione tecnologia, design ed ideazione estetica. Sono state poi introdotte alcune semplificazioni per poter fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Nel bilancio nazionale sono state stanziate risorse per rifinanziare la cosiddetta “Nuova Sabatini” e a sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese per l’attuazione di programmi per migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Sempre sul fronte delle innovazioni per la sostenibilità ambientale, nell’ambito delle misure della cosiddetta “Plastic Tax”, è stato istituito un nuovo credito di imposta a sostegno degli adeguamenti tecnologici necessari alle imprese per la produzione di manufatti biodegradabili e compostabili.
Per maggiori informazioni: impresa4.0@bo.cna.it
Per supporto nell’accesso agli incentivi: serfina@serfina.net, tel. 051-370107
Piano Impresa 4.0
Tra le misure di politica industriale la Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento degli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto all’innovazione nelle piccole e medie imprese, la sostituzione del super e iper-ammortamento con un nuovo credito d’imposta, un nuovo credito d’imposta anche per ricerca, innovazione e design e la proroga, con alcune modifiche, del bonus formazione 4.0.
Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali
L'agevolazione, sottoforma di credito d’imposta, sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
Il nuovo credito d'imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito
Il bonus prevede l’acquisto di:
· beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (riconosciuto credito d’imposta nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro);
· beni materiali nuovi “4.0”, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016 (il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro);
· beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (è riconosciuto credito di imposta nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro).
Sul piano operativo, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 in caso di investimenti in beni immateriali.
L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
In relazione agli investimenti di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro (in luogo di 500.000 euro della previgente disciplina), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica “semplice” (in luogo di una perizia giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese
La nuova disciplina – che opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 - si sostituisce a quella previgente del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019.
Il nuovo tax credit è riconosciuto, in riferimento alla relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili:
- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 12% nel limite massimo di 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno;
- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 10% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno;
- per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno.
Il credito fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
La misura di incentivo è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale. Le imprese beneficiarie della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Credito di imposta per la formazione 4.0
E’ stato prorogato l’incentivo alla formazione del personale dipendente nelle tecnologie previste dal “Piano impresa 4.0”, con qualche novità rispetto agli anni precedenti come quelle relative all’intensità del beneficio; nello specifico, le spese di formazione saranno ammissibili nelle seguenti misure “differenziate”:
•piccole imprese: 50% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di 300.000 euro;
•medie imprese: 40% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di 250.000 euro;
•grandi imprese: 30% della spesa, nel rispetto di un tetto massimo annuo di 250.000 euro.
La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti “svantaggiati” o “ultra svantaggiati” (rif. DM MinLavoro del 17/10/2017).
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ulteriore elemento di novità è l’eliminazione dell’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto Mise del 4 maggio 2018 ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, non più necessari ai fini del riconoscimento del beneficio.
Plastic Tax
È istituita una imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali (demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro maggio 2020, la definizione delle relative modalità attuative).
Al fine di sostenere la conversione produttiva verso manufatti ambientalmente meno impattanti, viene riconosciuto anche un credito di imposta nella misura del 10% per le spese sostenute nell’anno 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile solo in compensazione mediante F24. Per le spese in attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all’adeguamento tecnologico, sostenute nel 2020, si applica la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 del personale dipendente.
CNA Bologna ha attivato apposito sondaggio, rivolto alle imprese della filiera della plastica, per raccogliere giudizi dai propri associati circa le misure che l’Associazione chiede a livello nazionale e per fare emergere necessità che possano essere affrontate a livello locale. Se produci materie prime plastiche o manufatti in plastica o ti occupi del trattamento dei rifiuti plastici partecipa al sondaggio cliccando qui >>>