Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) ha introdotto una nuova detrazione pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifi ci ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna., c.d. “Bonus facciate”.
Si tratta di una detrazione che dovrà essere gestita a partire dal modello 730/2021 ma che, come si vedrà, potrebbe comunque essere legata anche ad interventi iniziati in anni precedenti, assumendo quindi rilevanza quest’anno in fase di consulenza.
La norma prevede che alla nuova disciplina venga applicato il D.M. n. 41/1998, cioè il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1, Legge n. 449/1997, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione sembrerebbe quindi trovare i limiti propri della disciplina del recupero edilizio (riguardo, ad esempio, agli edifi ci oggetto di intervento ed ai soggetti che possono beneficiarne), anche se non è previsto un limite di spesa agevolabile.
Rimangono ferme le agevolazioni già previste in materia edilizia e di riqualificazione energetica anche se non è ancora chiara l’eventuale cumulabilità o alternatività con la nuova detrazione in esame.
Il Bonus facciate è riconosciuto se gli interventi sono eseguiti su edifici:
O esistenti;
O ubicati in zona A e B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, senza specificare se gli stessi debbano essere ad
esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici limiti il fatto che:
O si tratti di edifici esistenti e quindi che siano accatastati prima dell’avvio dei lavori (è quindi esclusa la detrazione se gli interventi sono eseguiti su immobili in costruzione), e
O si trovino in determinate zone territoriali omogenee del comune in cui sono ubicati, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.
La questione assume ancora più rilievo nel caso in cui gli interventi vengano eseguiti sulla facciata di condomìni misti nei quali siano presenti unità con destinazione diversa (ad esempio, un condominio composto sia da appartamenti che da uffi ci e negozi).
Si ritiene che, nel caso in cui il richiamo al D.M. n. 41/1998 restringa l’applicazione del bonus ai soli edifici ad uso abitativo, gli interventi siano detraibili a condizione che la superficie delle unità destinate ad abitazione sia superiore al 50%, così com’era stato chiarito dalla Circolare n. 57/1998 in relazione agli interventi di recupero edilizio. Nel rispetto delle altre condizioni richieste, in tal caso, può fruire della detrazione anche il proprietario o detentore delle unità a destinazione non abitativa. Diversamente, se nel condominio la superficie dedicata alle abitazioni è inferiore (o uguale) al 50%, la detrazione per gli interventi su parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.