Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Dal 01/01/2020 il c.d. “sconto in fattura” è applicabile:
1) nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- interventi che interessano gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comportano il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio;
- sono eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali ma per lavori di importo almeno pari a 200.000 euro;
2) è abrogato invece totalmente per gli interventi di Sisma-bonus previsti dall’art. 16 del D.L. 63/2013 (viene abrogato infatti il comma 2 dell’art. 10 del DL 34/2019 che aveva previsto lo sconto in fattura per tali interventi).
L’esercizio dell’opzione per ottenere lo sconto sul corrispettivo deve essere concordato con il fornitore e lo sconto è di pari importo alla teorica detrazione spettante al cliente finale. Il fornitore che anticipa lo sconto lo recupera sotto forma di credito d’imposta:
- da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica;
- in 5 quote annuali di pari importo;
- al quale non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti d’imposta di 700.000 per le compensazioni annuali e di 250.000 euro relativi ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad Istituti di credito e ad intermediari finanziari.