Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
TIPOLOGIA DI SPESE
Rientrano nelle spese detraibili:
- le spese relative alle prestazioni rese dal medico veterinario;
- gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario. Non è necessario conservare la prescrizione del veterinario; è necessario che lo scontrino riporti il codice fiscale di chi sostiene la spesa e la natura di farmaco che può essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio dello stesso o dalla codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata per la trasmissione dei dati al STS;
- le spese per le analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche:
- per l’acquisto di farmaci venduti in strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute;
- per l’acquisto di farmaci senza obbligo di prescrizione medica.
Non sono detraibili le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia anche se prescritti dal veterinario in quanto non sono considerati farmaci.
Secondo il DM 6.6.2001, n. 289 sono detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono escluse le spese per la cura di animali allevati o detenuti nell’ambito di attività agricole o utilizzati per attività illecite.
LIMITE SPESA DETRAIBILE
La detrazione spetta nella misura del 19%, con un limite di spesa pari a € 387,34 fino al 2019 per la parte eccedente € 129,11 e pari a € 500 dal 2020 per la parte eccedente € 129,11
Il limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
TRACCIABILITÀ DELLE SPESE
Il comma 679 della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, ossia bancomat, carte di credito anche prepagate, assegni bancari e circolari.
La predetta disposizione non si applica in relazione:
- alle spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o strutture private accreditate presso il SSN.
In relazione alle spese veterinarie in esame risulta pertanto obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili per le prestazioni rese dal medico veterinario mentre non risulta obbligatorio per l’acquisto dei farmaci.