Legge di Bilancio 2020: tutti i bonus casa

Legge di Bilancio 2020: tutti i bonus casa

1) DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È prevista la generalizzata proroga degli interventi di cui sopra, senza sostanziali modifiche, fino alle spese sostenute entro il 31/12/2020.

 

2) DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE

È prevista la generalizzata proroga degli interventi che godono della detrazione 50% fino alle spese sostenute entro il 31/12/2020.

 

3) DETRAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI

È prevista la proroga della detrazione di cui all’oggetto anche per le spese sostenute nel corso del 2020, limitatamente all’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici collegati ad interventi che fruiscono della detrazione per interventi di recupero patrimonio edilizio residenziale iniziati a decorrere dal 1/01/2019.

 

3) BONUS FACCIATE

Nuova fattispecie di detrazione all’interno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio denominato “Bonus facciate”.

È possibile portare in detrazione le spese sostenute nel 2020, purché documentate e relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici esistenti devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2/04/1968: potrebbe essere necessario richiedere al comune un certificato di destinazione urbanistica dalla quale risulti l’appartenenza dell’immobile alle zone sopra indicate.

La nuova detrazione spetta nella misura del 90% delle spese sostenute (senza limiti) ed è ripartita in 10 quote annuali costanti.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (minimi/forfetari).

Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26/05/2015 del MiSE e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11/03/2008 del MiSE.

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.