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Pubblicato il nuovo DPCM in vigore da sabato 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Di seguito una sintesi delle misure previste:
Misure valide su tutto il territorio nazionale (Zona Gialla)
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi salvo che per i precedenti motivi.
Dal 16 gennaio al 15 febbraio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni salvo per esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali è obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Sono sospese:
- le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche,
- le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali, dei mercati, delle gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività con codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande)l’asporto è consentito fino alle ore 18.00.
I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Acconciatori e centri estetici sono esclusi dalle restrizioni previste dal decreto.
E’ consentita l’apertura al pubblico di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura dal lunedì al venerdì con l’esclusione dei giorni festivi.
Ulteriori restrizioni nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione)
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative;
Sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività con codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande)l’asporto è consentito fino alle ore 18.00.
Ulteriori restrizioni nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona Rossa)
Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23; SCARICA QUI L’ALLEGATO>>>
Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), resta consentita la consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività con codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande)l’asporto è consentito fino alle ore 18.00.
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 SCARICA QUI L’ALLEGATO>>>