NOVITA’ FISCALI CONVERSIONE DECRETO AIUTI

NOVITA’ FISCALI CONVERSIONE DECRETO AIUTI

IL 15/7/2022 è stato convertito in legge il c.d. “Decreto Aiuti” vi riportiamo alcune delle principali novità introdotte.

 

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS

In sede di conversione è stata disposta l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Con l’articolo 3 è stato confermato il riconoscimento in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di merci iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e/o munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito:

  • aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
  • che esercitano le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate

di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 28% della spesa (netto IVA) sostenuta, nel primo trimestre dell'anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività.

Tale credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa;

N.B. viene riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato.

 

PROROGA SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI

Viene prorogata fino al 31/12/2022 il superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La condizione è che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Ricordiamo che ai fini del computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

 

 

CESSIONE CREDITI FISCALI RELATIVI AI BONUS EDILIZI

Con l’articolo 14, comma 1, lettera b), modificato nell’iter di conversione, viene nuovamente modificata la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, ferma restando la prima cessione “libera” ad un qualsiasi soggetto terzo e le successive due cessioni nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo, con riferimento all’ulteriore possibilità di cessione da parte delle banche ad un “correntista qualificato” è ora disposto che banche e società appartenenti ad un gruppo bancario possono sempre scegliere di cedere il credito acquisito in quanto:

  • non richiede più che il cessionario del credito sia un “cliente professionale privato” che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” per il quale ricorrono una serie di specifici parametri;
  • dispone che il cessionario deve essere un soggetto diverso dal consumatore / utente “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” correntista della banca / banca capogruppo.

Queste novità trovano applicazione anche con riferimento alle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate prima del 16/7/2022.

 

CREDITO DI IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

È confermato l’innalzamento dal 20% al 50% della misura del credito d’imposta riconosciuto dalla Finanziaria 2021 per gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 

INDENNITÀ UNA TANTUM PER LAVORATORI AUTONOMI

Con l’articolo 33 è stata confermata l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, destinato alla concessione di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Sarà un decreto interministeriale a definire i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità.

 

BONUS TRASPORTI

Buono per il 2022, a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, per l’acquisto di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Tale bonus è pari al 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 60 euro:

  • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento
  • non è cedibile
  • non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE

Attenzione! Rimane ferma la detrazione del 19% per la spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Siamo in attesa di un decreto ministeriale che definisca le modalità di presentazione della domanda di accesso al bonus.

 

 

RATEIZZAZIONI CONVERSIONE DECRETO AIUTI

La Legge di conversione del “Decreto Aiuti ed Energia” (Legge n. 91/2022), recante, ha introdotto alcune novità importanti in materia di riscossione.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 mila a 120 mila euro la soglia per ottenere la dilazione senza dover documentare la “temporanea situazione di difficoltà economica”.

Concorre a determinare la soglia di 120 mila euro esclusivamente la somma degli importi residui delle sole cartelle/avvisi presenti nell’istanza di rateizzazione.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste. In caso di decadenza tali carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.