Obbligo comunicazione svolgimento attività sanitarie entro 3 giugno

Obbligo comunicazione svolgimento attività sanitarie entro 3 giugno

la L.R. 22/2019 (clicca qui per scaricarla>>>) prevede che le attività sanitarie, precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, siano obbligate ora a comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività.

 

Le strutture già operanti alla data del 20 dicembre 2023 possono continuare a svolgere la propria attività e sono tenute a presentare la Comunicazione entro il 3 giugno 2024.

 

Sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

- i professionisti esercenti professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute per l’esercizio delle quali è obbligatoria l’iscrizione agli Albi dei rispettivi Ordini Professionali .

 

Sono esclusi dall’obbligo della comunicazione:

  • gli studi odontoiatrici
  • i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta
  • gli studi medici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni diagnostiche/terapeutiche complesse
  • i veterinari
  • i farmacisti
  • gli iscritti all’ordine dei Chimici e dei Fisici.

 

La comunicazione prevede che il legale rappresentante, in possesso di firma digitale, autocertifichi il possesso dei requisiti attraverso la piattaforma di “Accesso Unitario Rete Suap-ER”, quindi con modalità dematerializzata. A titolo informativo i dati da comunicare sono contenuti nel modulo che potete scaricare a questo link>> 

 

Per ulteriori informazioni e faq>>> 

 

Cna Bologna è in grado di supportarvi

nell’invio della comunicazione dematerializzata.


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