Pensioni di invalidità, assegno sociale: verifiche INPS sui redditi.

Pensioni di invalidità, assegno sociale: verifiche INPS sui redditi.

L’INPS con messaggio n. 2756/2021 ha fornito istruzioni in materia di verifiche reddituali delle prestazioni assistenziali  ( MODELLI RED/ICRIC etc ).

In particolare, l’Istituto ha ricordato che, le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito che vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.

Infatti, per la concessione di alcune prestazioni economiche, la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale attraverso i MOD. RED/ICRIC, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente (art. 35, comma 10-bis, D.L. n. 207/2008, conv. modif. Legge n. 14/2009).

 

Nello specifico, le prestazioni principalmente interessate sono le seguenti:

  •  pensione di inabilità (art. 12, Legge n. 118/1971, ex D.L. n. 5/1971);
  • assegno mensile di assistenza (art. 13, Legge n. 118/1971);
  • pensione ai ciechi civili (Legge n. 382/1970);
  • pensione ai sordi (art. 1, Legge n. 381/1970);
  •  assegno sociale (art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995 e art. 19, Legge n. 118/1971).

 Nel messaggio viene reso noto che da una serie di accertamenti effettuati, sono state individuate numerose posizioni di soggetti che non hanno provveduto a nessuno dei due adempimenti richiamati e, pertanto, L’ISTITUTO HA INVIATO AGLI INTERESSATI UN PRIMO SOLLECITO CON IL QUALE È STATO CHIESTO DI PROVVEDERE ALLE COMUNICAZIONI REDDITUALI PREVISTE DALLE NORME IN MATERIA.

 

Nello specifico è previsto che:

  • i soggetti interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica entro 60 giorni dall’invio della comunicazione;
  • trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
  • allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.

 

 

Modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di Pensione

 

Tutte le comunicazioni di preavviso di sospensione e di successiva revoca perverranno ai titolari di pensione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’interessato potrà comunicare all’INPS i dati necessari per la ricostituzione reddituale:

  • direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS secondo le indicazioni riportate nel messaggio in esame;
  • tramite gli Istituti di Patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.

 

 

CNA SERVIZI è a disposizione dei propri clienti associati per supportarli nel recupero dei dati richiesti nella lettera ricevuta.

 

Il PATRONATO EPASA ITACO, previo appuntamento, provvede all’invio della comunicazione reddituale all’INPS entro il termine ultimo del 14/9/2021.

 

Per appuntamento contattare i seguenti numeri: 051-526047 / 051-526014