Pratiche commerciali sleali, primi correttivi

Pratiche commerciali sleali, primi correttivi

Il 20 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione con modificazioni del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina.

La legge 51/2022 , https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario  si colloca nel contesto delle disposizioni emergenziali per fronteggiare gli effetti del conflitto bellico e risulta di particolare rilievo per gli operatori della filiera agricola e alimentare in quanto integra il D. Lgs. n. 198/2021 dell’8 novembre 2021 recante attuazione della direttiva (UE) 633/2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare. Si tratta di un provvedimento di particolare importanza che ha determinato l’abrogazione dell’art. 62 del decreto legge 1/2012 incidendo profondamente sulla disciplina delle transazioni commerciali tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari.

Più nel dettaglio, l’art. 19 ter della legge 51/2022, intitolato “Disposizioni per il sostegno al settore dell’agroalimentare”, prevede essenzialmente due fondamentali novità:

  • integra la definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili” dell’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 198/2021 includendovi i prodotti a base di carne e
  • aggiunge all’art. 4 del D. Lgs. 198/2021 il comma 5 bis avente ad oggetto l’estensione della disciplina dei termini di pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili anche a una serie di prodotti espressamente indicati aventi una shelf-life compresa tra i 30 e i 60 giorni.

 

Per quanto attiene al primo elemento di novità, occorre premettere che all’art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 198/2021 i “prodotti agricoli e alimentari deperibili” vengono definiti come i prodotti agricoli e alimentari – vale a dire i prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e i prodotti non elencati in tale allegato ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti ivi elencati (art. 2, comma 1, lett. l) D. Lgs. 198/2021) – che per loro natura o nella fase di trasformazione potrebbero divenire inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

In forza dell’art. 19 ter della legge 51/2022, a partire dal 21 maggio scorso, data di entrata in vigore del provvedimento normativo, rientrano nella definizione di “prodotti agricoli e alimentari deperibili” anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5. In termini pratici, ciò si traduce nel fatto che il pagamento dei corrispettivi per la cessione dei prodotti a base di carne dotati delle caratteristiche elencate nell’art. 19 ter deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di consegna convenuto tra le parti o, in alternativa, dalla data convenuta dalle parti per il pagamento del prezzo, come previsto dall’art. 4, comma 1 lett. a) e b), n. 1) del D. Lgs. 198/2021. L’integrazione apportata all’art. 2, comma 1, lett. m), in realtà, non rappresenta una intuizione innovativa del legislatore, il quale ha apportato tale modifica alla nozione in discorso prendendo spunto dalla definizione di “prodotti alimentari deteriorabili” contenuta nell’abrogato art. 62, co. 4 del decreto legge 1/2012, in cui si prevedeva espressamente che i prodotti a base di carne aventi le caratteristiche sopra elencate dovessero qualificarsi come deperibili.

Quanto all’integrazione del comma 5 bis all’art. 4 del D. Lgs. 198/2021, il legislatore, mediante l’art. 19 ter, comma 2 della L. 51/2022 ha previsto che la disciplina di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), n. 1) del D. Lgs. 198/2021 dei termini di pagamento dei prodotti agroalimentari deperibili, da eseguirsi entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere (ad esempio la data di ricezione della fattura o ancora di emissione della stessa), deve applicarsi anche nel caso di fornitura dei seguenti prodotti:

  • preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni;
  • sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
  • prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  • tutti i tipi di latte.

 

La norma sembra voler chiarire un dubbio interpretativo che l’esperienza dei primi mesi sembrerebbe aver messo in luce, prevedendo una disposizione a favore degli operatori della filiera agroalimentare che producono i propri prodotti, con tempistiche ristrette, a partire da materie prime deperibili pagate a 30 giorni. Ciò in quanto riconosce a quest’ultimi il diritto di beneficiare di condizioni di pagamento analoghe a quelle dei propri fornitori di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Nonostante le integrazioni recentemente apportate dal legislatore con la L. 51/2021, il D. Lgs. 198/2021, a cui le aziende del settore agroalimentare sono chiamate ad adeguarsi, presenta ancora numerosi punti aperti, lasciando spazio a non pochi dubbi interpretativi con cui le aziende si scontrano quotidianamente nella prospettiva di conformare le relazioni commerciali di fornitura dei prodotti agricoli e alimentari alle esigenze del legislatore.