Riforma degli ammortizzatori sociali e universalismo differenziato

Riforma degli ammortizzatori sociali e universalismo differenziato

Con la legge 234/2021, nota come Legge di Bilancio, è stata introdotta la tanto annunciata riforma degli “ammortizzatori sociali”.

Uno dei tanti effetti “sociali” dirompenti della pandemia è stato quello di far emergere l’inadeguatezza del precedente impianto normativo ad assicurare, a tutti i lavoratori, forme di tutela a fronte della temporanea ed involontaria sospensione dalla prestazione lavorativa per mancanza di lavoro.

L’allora Ministro del lavoro Catalfo, durante il Governo Conte Bis, iniziò ad annunciare la necessità di procedere ad una radicale revisione di questo strumento indicando una soluzione “populista” che ambiva a creare un unico strumento uguale per tutti. La caduta di quel Governo, in piena pandemia, ha infranto il di lei tentativo di avviare questo processo e, con il Governo Draghi, il testimone è passato nelle mani all’attuale Ministro Orlando.

A pochi giorni dal suo insediamento al dicastero, nel mese di marzo 2021, intervistato ad una trasmissione televisiva del preserale, il Ministro annunciò, con fare mirabolante, il suo impegno a portare a compimento tale riforma entro l’immediato successivo mese di aprile 2021, rientrando la stessa tra le priorità del Governo, al fine di contenere le pesanti conseguenze sociali causate del perdurare della crisi pandemica. Alla domanda dell’attonita conduttrice circa le modalità di reperimento delle ingenti risorse finanziare che tale riforma avrebbe implicato, il Ministro, in maniera tranchant, rispose che si sarebbe proceduto ad un semplice spostamento di voci di bilancio avendo tale riforma la priorità su tutto il resto.

Ora, lo scenario che è apparso in questi anni di pandemia in ordine alla materia degli ammortizzatori sociali e l’epilogo di questa riforma, hanno evidenziato delle ovvietà che non occorre essere massimi esperti di politiche del lavoro per comprendere. La prima, ben nota a tutti, è l’inadeguatezza del sistema di ammortizzatori sociali che ha operato nel nostro Paese a partire dagli anni Settanta di raggiungere tutte le fasce di lavoratori.

La presenza di “sacche” di popolazione completamente scoperte dalla benché minima forma di tutela in costanza di rapporto di lavoro fosse espressamente prevista per legge e ben lo sanno tutti gli operatori del diritto del lavoro, ovvero, tutti i dipendenti ed imprese che per anni non hanno potuto beneficiare di alcunché.

Era talmente chiaro al punto che, anche l’ultima riforma incisiva in questa materia intervenuta con il Jobs Act (D. Lgs. 148/2015), continuava, da un lato, a lasciare espressamente escluse diverse categorie di imprese e, dall’altro lato, aveva introdotto i Fondi di Integrazione Salariale e di Solidarietà Bilaterale per alcuni settori che sino a quel momento ne erano stati privi. La seconda ovvietà è che, diversamente da quanto paventato in prima istanza dal Ministro Orlando, per far fronte agli ingenti costi che tale riforma comporta, non era sufficiente spostare delle semplici voci di bilancio ma si è reso necessario inserirla nella Legge di Bilancio all’interno della quale recuperare parte delle risorse economiche necessarie.

I dati pubblicati da fonte INPS ci dicono che, tra Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria e in Deroga, nel 2020 sono state autorizzate complessivamente 2.960.686.616 ore e, nel 2021, circa 1.790.681.563 (si ritiene che il dato 2021 sia incompleto poiché le autorizzazioni non coprono ancora gli ultimi mesi dell’anno i quali sono ancora in fase di istruttoria da parte dell’Istituto).

A tali ore occorre aggiungere le risorse integrate dal fondo dell’artigianato FSBA che, nel corso dell’anno 2020, ha erogato € 2.300.000.000= circa pari a circa 380.000.000 ore di sospensione; mentre, nel corso del 2021, ha sfiorato € 1.000.000.000= pari ad oltre 150.000.000 di ore.

Altresì, il fondo del terziario FIS, nel periodo da aprile 2020 ad agosto 2021, ha erogato complessive 2.229.186.606 ore di assegno ordinario (dato parziale poiché l’assegno ordinario FIS con causale Covid19 proseguiva fino al 31 dicembre 2021). Facendo le dovute proporzioni e prendendo a rifermento la precedente grande crisi economica, si riscontra come relativamente agli anni 2009 e 2010, furono utilizzate rispettivamente 916.110.437 ore nell’anno 2009 e 1.198.539.470 nell’anno 2010 (dati fonte INPS).

Si consideri che in quest’ultimo periodo preso in esame non esistevano ancora né FSBA, né il FIS, istituiti in seguito alla riforma introdotta dal Jobs Act nel 2015. L’assenza di questi due fondi è evidenziata dal fatto che, soprattutto nel 2010, le ore di Cassa Integrazione in Deroga furono complessivamente pari a 371.199.494 contro le 341.826.963 ore della Cassa Integrazione Ordinaria. All’epoca tutto il mondo dell’Artigianato e del Terziario poté beneficiare di poche giornate di ammortizzatore sociale riconosciuto in varie misure dai singoli Enti Bilaterali Territoriali e poi, in subordine, dalla deroga. 

La comparazione tra questi numeri indica chiaramente la dimensione del fenomeno “sociale” che ha colpito la nostra economia a causa della pandemia e lascia ben comprendere come sia arduo recuperare le ore di lavoro perse e le risorse spese in questo frangente.

Soffermandoci per un attimo all’analisi dei riverberi di questo strumento di “regolazione” sociale novellato, vale la pena prevedere alcune conseguenze. È noto a tutti come l’impatto economico degli ammortizzatori sociali con causale Covid19 sia stato fronteggiato con le risorse economiche provenienti dalla UE. Ora, uscendo gradualmente dell’emergenza pandemica e ritornando nell’alveo degli strumenti ordinari, si pone il problema del finanziamento di questi strumenti.

A tale scopo, l’attuale riforma degli ammortizzatori sociali interviene proprio in questo momento in cui, al netto di altri problemi affatto trascurabili derivanti da manovre speculative sul prezzo e relativo approvvigionamento delle materie prime e risorse energetiche, l’economia sta registrando numeri in crescita con un sistema produttivo in netta ripresa economica.

Non è quindi un caso che tale riforma intervenga in questa contingenza, laddove si presuppone (supposizione priva di riscontro e conferma oggettivi) una maggior capacità delle imprese a sostenere ulteriori costi. L’allargamento della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali implica, infatti, inscindibilmente un aumento del carico contributivo sulle imprese e sui salariati con conseguente incremento del costo del lavoro.

Nello specifico, il D. Lgs 148/2015 novellato prevede l’estensione del FIS (Fondo Integrazione Salariale del terziario) a tutte le imprese del terziario che occupino almeno un addetto. In precedenza, versavano al FIS e, di conseguenza avevano diritto all’assegno ordinario, solo le aziende che avessero occupato nel semestre precedente, almeno 15 addetti. Allo stesso tempo, per quel che riguarda la Casa Integrazione Straordinaria, la riforma ne estende il campo di applicazione a tutte le aziende non coperte dai fondi di solidarietà bilaterale, a tutte le imprese destinatarie della Cassa Integrazione Ordinaria e del FIS, che abbiano occupato nel semestre precedente almeno 15 addetti.

Ne deriva che il settore del terziario, da poco o niente che aveva sino all’avvento del Covid19, ora conta sullo strumento ordinario e quello straordinario con la conseguenza che, il piccolo bar sotto casa, con poche unità di dipendenti, che sino a pochi mesi fa non versava nulla, subisce l’incremento contributivo del FIS pari al 0,50% (sino a cinque dipendenti) o 0,80% (oltre i cinque dipendenti) ai quali aggiungere, qualora raggiunga i 15 addetti, l’ulteriore aumento del contributo CIGS pari allo 0,60%. Nella sfera di applicazione di tutti questi strumenti, rientrano tutte le categorie di apprendistato, anche quelle sinora escluse. Da non trascurare, infine, l’ulteriore appesantimento burocratico che deriva dal rispetto delle procedure di attivazione dell’ammortizzatore, consultazione sindacale e redazione della relazione tecnica, che le piccolissime imprese di questo settore dovranno affrontare al pari delle grandi realtà industriali.

Questo aumento del costo del lavoro, che si aggiunge agli altri scenari già accennati sopra relativi al prezzo delle materie prime e risorse energetiche, alimenterà inevitabilmente quel processo di aumento dei prezzi di beni e servizi con conseguenti ripercussioni inflazionistiche su famiglie e cittadini.

Al riguardo, orgogliosamente, preme ricordare come il fondo dell’artigianato FSBA, già all’epoca della sua costituzione, si fece precursore di quanto accade oggi. Infatti. Il citato D. Lgs. 148/2015, introducendo i fondi di solidarietà bilaterale, prevedeva uno sbarramento generico fissato nel limite dimensionale dei cinque dipendenti.

Nello specifico, stabiliva la previsione di copertura dell’assegno di sostegno salariale e, di conseguenza, l’obbligo contributivo, solo per quella platea di aziende con una dimensione occupazionale pari o superiore a cinque addetti. Nonostante tale previsione normativa, le Parti Sociali costituenti di FSBA, rifiutando l’idea di lasciare escluse da qualsiasi minima forma di tutela le aziende con meno di cinque dipendenti (ergo le micro e piccolissime aziende), ritennero equo, opportuno e necessario, estendere da subito il campo di applicazione a tutte le imprese artigiane che avessero almeno un dipendente in forza, riconoscendo tale limite quale punto di partenza per tutti, garantendo il tal modo lo stesso regime di tutele e di costi e scongiurando qualsiasi forma di dumping “legalizzato” all’interno della medesima categoria produttiva.

Ma vi è di più, nell’ambito dell’attuale riforma degli ammortizzatori sociali che equipara l’operatività dei fondi di solidarietà bilaterali alle nuove disposizioni in vigore per gli ammortizzatori sociali “Inpsizzati”, le Parti Sociali di FSBA hanno deliberato di non aumentare la contribuzione, lasciando immutato il precedente regime contribuivo, scongiurando, in tal modo, aumenti dei costi della manodopera.