Riordino normativa ammortizzatori sociali: decorrenza e beneficiari

Riordino normativa ammortizzatori sociali: decorrenza e beneficiari

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.

Con particolare riguardo alla prima categoria di ammortizzatori sociali, ovvero, Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la norma novellata, nell’introdurre il principio dell’Universalismo Differenziato, stabilisce che:

Decorrenza

Le novità normative entrano in vigore dal 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022.

Le suddette innovazioni non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Beneficiari

È ampliata la platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali.

Si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti – anche i lavoranti a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dunque, il trattamento di integrazione salariale è un diritto anche per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.

Ciò vale anche per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.

Si precisa, che non deve essere pregiudicato – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – il completamento del percorso formativo.

Anzianità di servizio

I lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano, un’anzianità di servizio di 30 giorni (non più 90 giorni come in previsto in precedenza), che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario. Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale. Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità