Sanità - Medicinali vegetali tradizionali

Sanità - Medicinali vegetali tradizionali

Alcune  precisazioni sviluppate dal coordinatore Nazionale di CNA Erbe in merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie relative ai medicinali vegetali

In merito all’entrata in vigore delle nuove disposizioni comunitarie relative ai medicinali vegetali tradizionali ed a seguito delle numerose richieste pervenute, l’unione CNA Benessere e Sanità dell’Emilia Romagna e CNA Erbe pubblicano le seguenti precisazioni sviluppate dal Coordinatore Nazionale di CNA Erbe Giorgio Giorgini.
Le piante possono essere utilizzate in molteplici ambiti: La Direttiva 2004/24/CE (Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) recepita in Italia con il DLgs 219-2006
prevede che non ad aprile 2011 ma a maggio 2011 (dopo 7 anni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale europea avvenuta il 30 Aprile 2004 ) sia prevista una scadenza che fa riferimento all’art. 2 comma 2 della direttiva sopracitata 2004/24/CE del 31 marzo 2004, che così recita:
"ai medicinali vegetali tradizionali di cui all’articolo 1, già in commercio al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva, le autorità competenti applicano le disposizioni della presente direttiva entro i primi sette anni dalla sua entrata in vigore".
Da una lettura poco attenta proviene quanto recentemente pubblicato su alcuni siti Internet. E’ palese come, dovendo gli Stati membri rendere operativa la direttiva entro il 2011, l’Agenzia Europea del Farmaco EMA (European Medicines Agency), per il tramite della Commissione europea, debba definire un elenco di piante e sostanze vegetali atte ad essere inserite nei "medicinali vegetali tradizionali" e conformare i medicinali vegetali tradizionali già presenti in commercio ai parametri stabiliti dalla Direttiva stessa.
Questo però non significa che necessariamente certe piante non potranno essere utilizzate in altri ambiti con modalità e caratteristiche diverse.
Del resto la direttiva disciplina il farmaco ovvero la pianta o l’estratto utilizzato come tale e quindi con rivendicazioni di tipo terapeutico. Se la stessa pianta viene utilizzata per scopi diversi da quelli medicinali perché rientrante in normative specifiche, come appunto quelle alimentari, è un problema che non riguarda la direttiva 2004/24/CE.

E’ possibile scaricare il documento in allegato.


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