Legge di Bilancio 2020: Imposta sulle bevande con zuccheri

Legge di Bilancio 2020: Imposta sulle bevande con zuccheri

Criticata, osteggiata e ininfluente per le casse dello Stato, vediamo cosa prevede la norma della sugar tax introdotta nella finanziaria 2020 (commi 661-676 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020). L'imposta sul consumo di bevande zuccherate risulta essere già applicata in altri Stati dell’Unione europea con la finalità principale di limitare, attraverso la penalizzazione fiscale, il consumo di bevande che hanno un elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte.

In generale, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Sulle bevande appena definite l’imposta è pari a:

  • 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti
  • 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Sono esenti dall’imposta le bevande edulcorate  il cui contenuto complessivo di edulcoranti,  sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo, nel caso di prodotti da diluire.

L’obbligazione tributaria nasce e diventa esigibile:

  1. all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
  2. all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all’Unione europea;
  3. all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all’UE.

In base a quando l’imposta diventa esigibile, sono obbligati al pagamento:

  • il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, nel primo caso;
  • l’acquirente, nel caso al punto 2)
  • l’importatore, per la fattispecie di cui al punto 3).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare entro il mese di agosto del 2020, saranno stabilite le modalità di attuazione dell’imposta.