Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Ai soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione, con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi, per il periodo d'imposta 2019), spetta un credito d'imposta del:
- 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Fruiscono di tale misura anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing operativo o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- 30% dell'ammontare mensile del canone, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda/ramo d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
In riferimento alle strutture alberghiere e agrituristiche, il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo-Aprile-Maggio, salvo per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, per le quali si fa riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile-Maggio-Giugno.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Il credito d'imposta è utilizzabile direttamente dal locatario:
- in F24, con il codice tributo 6920, successivamente all’avvenuto pagamento dei rispettivi canoni
oppure
- nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020.
Viene concessa, inoltre, la possibilità di cedere il credito al locatore/concedente o ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva ulteriore cessione del credito da parte di tali soggetti.
Con l’Art. 77 del Decreto Agosto si prevede che il credito di imposta per i canoni di locazione sia prorogato di un mese (giugno per tutte le imprese e luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale)