Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
In attesa della prossima legge di Bilancio 2023, in base alla disciplina vigente, alcuni crediti di imposta relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi usciranno di scena, mentre altri continueranno la loro corsa ma con aliquote agevolative più basse.
Fatta questa premessa sia le imprese che i professionisti dovranno programmare gli investimenti in questi ultimi mesi del 2022 tenendo conto dei seguenti mutamenti normativi.
Premesso che:
- relativamente ai beni “generici”, ossia diversi da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), il 31/12/2022 scade il termine entro il quale le imprese/lavoratori autonomi possono effettuare o prenotare (tramite ordine e acconto di almeno il 20% ed effettuazione dell’investimento entro il 30/6/2023) tali investimenti;
- relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è in misura decrescente a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;
si rende necessaria la valutazione sull’effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.
La misura dell’agevolazione in esame risulta così schematizzabile:
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 5% del costo;
– fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
Ricordiamo inoltre che le fatture / documenti relativi agli investimenti sopra citati devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento.
A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura: “Beni agevolabili ai sensi dell’art.1, commi da 1054 a 1058ter, della legge 178 30/12/2020 , modificati dell’art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021”
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto.
Con diverse Risposte recenti l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolare i documenti già emessi, (integrazione manuale) sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.