Conoe: previsto l’esonero dall'applicazione del contributo ambientale

Conoe: previsto l’esonero dall'applicazione del contributo ambientale

Si evidenzia che il Conoe, a ridosso della scadenza, in via del tutto eccezionale e transitoria ha previsto l’esonero dall'applicazione del contributo ambientale per le cessioni fino al 31/7/2017, nell'ipotesi in cui le aziende non siano riuscite ad adeguare le proprie procedure aziendali o i propri sistemi informatici.
 
Sul sito del Conoe (Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali es animali esausti) sono state pubblicate le procedure che il Consorzio ha definito per l'applicazione in fattura e il versamento del contributo ambientale al Conoe, che rappresenta una delle forme di finanziamento del Consorzio.
 
In questo modo ha reso operativa l'applicazione di tale contributo la cui decorrenza, con la legge di conversione del decreto milleproroghe, è stata prorogata al 1/7/2017.
 
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il contributo ambientale CONOE si applica agli oli e grassi animali e vegetali:
- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all’esportazione o esportati);
- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli/grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti)
 
ESCLUSIONI
La norma contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa.
• OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
- SEMPRE ESCLUSO SE IN CONFEZIONI FINO A 5 LITRI;
- SEMPRE ESCLUSO OLTRE I 5 LITRI, fatto salvo il caso in cui sia dimostrato che il suo impiego o la sua gestione determinano la produzione di rifiuti.
• ALTRI OLII E GRASSI
- OLIO DI OLIVA VERGINE E OLIO DI OLIVA IN CONFEZIONI FINO A 5 LITRI;
- olio vegetale in confezioni fino a 1 litro;
- grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 grammi;
- oli e grassi animali e vegetali DOP e IGP, e prodotti con questi confezionati;
- oli e grassi animali e vegetali, e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte delle imprese agricole;
- oli e grassi animali e vegetali prodotti per autoconsumo;
- oli e grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
- oli e grassi animali e vegetali, e prodotti con questi conservati, destinati al mercato diverso da quello nazionale
 
ADEMPIMENTI
Gli adempimenti relativi al contributo ambientale CONOE sono:
1) Applicazione in fattura, al momento della prima immissione sul mercato;
2) Evidenziazione in fattura, in tutte le fasi successive alla prima immissione sul mercato avvenuta con applicazione del contributo;
3) Versamento trimestrale del contributo al CONOE: entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, di ogni anno, con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente.
Sono previste dal CONOE procedure differenziate di applicazione e riscossione del contributo, a seconda della tipologia di transazione e con la possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo (vedi manuale pag. 7)
 
CONTRIBUTO
Il contributo è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al Conoe con cadenza trimestrale (entro il 30/4, 31/7, 31/10, 31/1, con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente).
Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", anche nelle fasi successive della commercializzazione.
Il contributo è a carico del produttore/importatore di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, solo per le utenze professionali.
 
Dal 1/7/2017, in linea generale, al momento della prima immissione nel mercato nazionale, sulle fatture di vendita andrà riportato, da parte del produttore/importatore di questi oli e grassi, il valore del contributo Conoe in base alla quantità e la tipologia di olio (euro/ton).
Nelle fasi successive alla prima immissione con applicazione del contributo, i soggetti coinvolti sono i confezionatori, commercianti all'ingrosso e commercianti al dettaglio, che li cedono a utilizzatori professionali la cui attività dà luogo alla formazione di olio esausto (rifiuto). Per tali soggetti nelle fatture di vendita sarà sufficiente riportare la dicitura "Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto", fatte salve le diverse diciture in caso di sottoscrizione di accordi per lo spostamento del punto di prelievo.
Al contributo va applicata l'IVA al 22%.
 
In caso di esportazione, in fattura si evidenzia "contributo CONOE non dovuto per esportazione".
E' previsto inoltre:
- un regime di rimborsi,
- una procedura semplificata (percentuale forfettaria), che previene le procedure di rimborso, evitando a monte l'applicazione del contributo nei casi in cui non è dovuto, che si applica sempre nei casi di cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto confezionato o a commercianti al dettaglio e si attua applicando il 30% del contributo. Nel caso di cessione a piccoli utilizzatori la procedura semplificata rappresenta la regola, tuttavia i piccoli utilizzatori possono richiedere l'applicazione del 100% del contributo e il conseguente eventuale avvio della procedura di rimborso.
Il primo versamento del contributo sarà quello relativo al trimestre luglio-agosto-settembre, da effettuare al Conoe entro il 31/10/2017.
Le eventuali richieste di rimborso o di conguaglio si inoltrano a Conoe entro il 31/3 dell'anno successivo a quello di riferimento.
Le procedure definite dal Conoe, sono anche scaricabili da questo link http://www.conoe.it/schema-funzionamento-contributo-ambientale/).