La valenza fiscale

La valenza fiscale

L’articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020 (che consente le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in ambito superbonus in relazione a massimo due Sal per ogni intervento complessivo, ciascuno del valore di almeno il 30% dell’intervento stesso) non detta alcuna definizione di Sal rilevante dal punto di vista tributario. Si deve quindi fare riferimento all’attuale norma tecnica che ne disciplina la redazione: l’articolo 14, comma 1, lettera d) del Dm Infrastrutture n. 49 del 7 marzo 2018, recante le linee guida delle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori.

Tale norma precisa che il Sal è uno dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori, ricavato dal registro di contabilità e funzionale ai fini del pagamento della rata d’acconto, ove vengono riassunte non solo tutte le lavorazioni, ma anche «tutte le somministrazioni» eseguite dal principio dell’appalto sino a quel momento. Questa definizione di Sal è riconosciuta valida dalle Entrate, al paragrafo 5.2 della circolare 23/E/2022, in relazione all’applicazione dell’articolo 121, comma 1-bis, del Dl 34/2020.

Ne deriva pertanto che il Sal può correttamente contabilizzare, anche ai fini tributari, non solo il valore dei lavori e delle opere effettivamente eseguiti nel cantiere, ma anche il valore delle forniture poste in essere, relative al cantiere stesso. Anche l’articolo 4, comma 3, del Dm Mise Asseverazioni 6 agosto 2020, dispone che il tecnico abilitato asseveri il rispetto dei requisiti tecnici riferiti ai Sal ecobonus, secondo quanto indicato nel progetto, tenendo in considerazione anche le caratteristiche tecniche «dei componenti acquistati».