È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 28 giugno 2023, n. 79, ultimo, in ordine cronologico, a disporre misure a sostegno di famiglie ed imprese per fronteggiare i maggiori costi energetici dovuti alla crisi energetica, seppur con misure drasticamente ridimensionate rispetto a quanto fatto finora.

Con questo decreto, infatti, in ragione dell’attuale calo del prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso (pur rimanendo ancora al di sopra dei prezzi pre-crisi), il Governo procede nell’azione di progressiva rimozione delle misure emergenziali disposte per fronteggiare il caro energia.

Già con il DL 34/2023 dello scorso 30 marzo era venuta meno la sospensione degli oneri generali sulle bollette di energia elettrica. Il presente DL supera anche i crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale , con riferimento sia alle imprese energivore/gasivore che alle imprese diverse da queste.

CNA, sui tavoli nazionali, presidierà la fase di conversione del DL per verificare la possibilità di riproporre almeno in parte le misure rimosse, nella consapevolezza tuttavia che l’obiettivo del Governo è quello di completare la rimozione delle misure emergenziali di sostegno entro la fine dell’anno anche in funzione delle indicazioni che ha fornito l’Unione Europea in merito.

Di seguito la sintesi delle principali misure del DL 79/2023.

BONUS SOCIALE (rif. art. 1, comma 1)

Viene prorogata al III trimestre 2023 l’applicazione del bonus sociale per energia elettrica e gas a favore dei clienti domestici in condizioni di grave disagio economico o che presentano nel nucleo familiare una persona che versa in gravi condizioni di salute. L’accesso ai richiamati bonus è possibile sulla base di un valore ISEE fino a 15 mila euro.

AZZERAMENTO ONERI GENERALI DI SISTEMA SETTORE GAS (rif. art.1, comma 2)

Si conferma anche per il III trimestre 2023 l’azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

RIDUZIONE ALIQUOTA IVA SETTORE GAS (rif. art.1, comma 4 e comma 5)

In deroga alla disciplina posta dal DPR 633/1972, viene prevista l’applicazione dell’IVA al 5% in luogo del 10% per le somministrazioni di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture riferite ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023 per consumi stimati od effettivi. Nel caso in cui le contabilizzazioni del gas si basassero su consumi stimati, l’aliquota del 5% ai applicherà anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai tre mesi su richiamati.

Si dispone l’applicazione dell’IVA ridotta al 5% anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano a seguito di un contratto di servizio energia.

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