Misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica

Misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica

Nel corso del 2018 l'Italia e altri stati membri hanno richiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia riguardanti il riso del tipo «Indica» originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.

Avendo stabilito che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a dimostrare che il riso Indica originario del Myanmar/Birmania e della Cambogia veniva importato in volumi e a prezzi che causavano gravi difficoltà all'industria dell'Unione, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie per una valutazione approfondita, la Commissione ha informato i produttori noti («industrie produttrici») dei prodotti simili o direttamente concorrenti nell'Unione e la relativa associazione, nonché le industrie produttrici esportatrici note e le relative federazioni, compresi i governi, invitandoli a partecipare all'inchiesta.

Conclusione dell'inchiesta e conseguenze

I dazi della tariffa doganale sono ripristinati in via temporanea sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.

Il dazio applicabile in EUR per tonnellata del prodotto in oggetto è pari a 175 per il primo anno, a 150 per il secondo anno e a 125 per il terzo anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le importazioni dei prodotti in commento, già avviati verso l'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggette al dazio specificato, purché la destinazione di tali prodotti non possa essere modificata.

In vigore dal 18 gennaio 2019

Riferimenti: Regolamento 67/2019/UE (GUUE n.15 del 17/01/2019)

A cura di Cna Interpreta


Chat on Whatsapp