Con la Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge n. 56, che ha convertito il d.l. n. 19/2024 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

 

Nel rinviarVi alle circolari allegate alla presente, evidenziamo l’importanza sui temi connessi all’introduzione della patente a crediti, nel trattamento del personale coinvolto negli appalti e all’inasprimento del regime sanzionatorio in materia di salute e sicurezza.

 

Il Legislatore introduce definitivamente il meccanismo della patente a crediti, rispetto alla quale, come sapete, la CNA ha sempre manifestato la propria contrarietà, in quanto   non appare uno strumento idoneo al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato e potrebbe rappresentare un ulteriore aggravio per le imprese.

 

A seguito dell’interlocuzione con le Istituzioni Competenti, e alla presentazione delle nostre ipotesi emendative, sono state recepite dalla legge di conversione alcune importanti  modifiche, che rendono lo strumento maggiormente rispondente alle esigenze delle nostre imprese.

 

In particolare, su nostra proposta, viene consentita la possibilità per le imprese di autocertificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere la patente e si è chiarito che la nozione di “provvedimenti definitivi” idonei alla decurtazione dei punti, sia da riferirsi alle sentenze passate in giudicato e alle ordinanze-ingiunzione (di cui all’art. 18 della L.689/81)  divenute definitive.

 

Si tratta di un provvedimento particolarmente articolato e ancora non pienamente definito, in quanto la parte sostanziale della disciplina è rimandata all’emanazione di più decreti Ministeriali attuativi della norma.

 

L’attenzione e l’impegno di CNA si concentreranno nelle prossime settimane nella definizione dei decreti attuativi che perfezioneranno la normativa che sarà in vigore dal 1 ottobre 2024.

CNA Bologna si sta attivando per offrirvi un servizio di assistenza e consulenza per ottenere la nuova Patente nei termini previsti, appena saremo pronti, vi verrà data specifica comunicazione.

Per quanto concerne il sistema degli appalti, per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico  e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto di appalto e del subappalto; anche grazie all’intervento di CNA, si è riuscito a modificare in sede di conversione il parametro - originariamente previsto - del “maggiormente applicato” con il parametro del contratto “sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative”.

 

Nell’ambito di appalti di realizzazione dei lavori edili, viene introdotta la verifica di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, che deve essere svolta dal responsabile del progetto o dal committente, secondo la disciplina del DURC di congruità.

 

Vengono poi inasprite le sanzioni in materia di lavoro irregolare, attraverso la cd. maxisanzione per il lavoro in nero e l’aumento dell’importo dovuto per gli illeciti inerenti a varie fattispecie (es. somministrazione illecita/fraudolenta, mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ecc.).

 

Importanti sono anche le disposizioni volte a reprimere il fenomeno della  somministrazione abusiva di personale, per la quale viene reintrodotto un sistema sanzionatorio  di carattere penale in alcune specifiche ipotesi (es. esercizio non autorizzato della somministrazione di lavoro).

 

Come misura premiale per i datori di lavoro virtuosi vengono introdotte le Liste di conformità: coloro che, all’esito di accertamento ispettivo dal quale non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro-salute e sicurezza, possono richiedere all’Ispettorato di essere iscritti presso la “Lista di conformità INL”. A seguito di tale iscrizione e per i 12 mesi successivi, i datori di lavoro non sono sottoposti a ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

In sede di conversione del provvedimento, è stato previsto l’esonero del possesso della patente a punti per l’imprese con l'attestato di qualificazione SOA pari o superiore alla III classifica.

La disposizione contiene anche misure di rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo, di cui alla legge 388/2000, anche mediante novità finalizzate a favorire la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti.

 

Rimandandovi alla lettura dei due approfondimenti, per ulteriori informazioni, scrivere a costruzioni@bo.cna.it oppure contattare al n. 329 6373836 

Bonori Davide, Coordinatore Area Costruzioni Impianti Ambiente Energia.

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