Batte forte il cuore di CNA Bologna in favore degli alluvionati [...]
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo relativo alla "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" (Etichettatura Ingredienti, Allergeni, Nutrizionale).
Entrata in vigore del provvedimento: 9 maggio 2018
Imprese interessate dal presente decreto: tutte le imprese del settore alimentare
Sanzioni da 500 a 40.000 euro
L'etichettatura degli alimenti pre-imballati, e la fornitura di informazioni relative agli alimenti venduti sfusi o somministrati, sono disciplinate dal Regolamento 1169/2011 che ha raggiunto piena applicazione nel 2016. Tra le novità introdotte:
- segnalare la presenza di allergeni evidenziando il nome dell'allergene;
- individuare un responsabile delle informazioni in etichetta;
- riportare una dichiarazione nutrizionale.
Il medesimo Regolamento comunitario lascia agli Stati membri il compito di definire le sanzioni: il decreto in allegato fornisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle informazioni sugli alimenti.
Inoltre, il "decreto sanzioni" abroga e sostituisce completamente il d.lgs. 109/1992, disposizione nazionale sull'etichettatura di cui rimanevano in vita solo alcuni residuali articoli.
È importante sottolineare che alcune delle richieste avanzate da Cna Agroalimentare Nazionale sono state accolte, ad esempio l'entrata in vigore dopo 90 giorni e la riduzione delle sanzioni per le microimprese sino a un terzo.
La pubblicazione delle sanzioni, oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE, ha consentito di fatto alle imprese di settore di prendere consapevolezza e conoscenza del regolamento europeo 1169/2011.
Queste le novità di rilievo introdotte:
“Soggetto responsabile”
- L’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato il prodotto;
- Qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel territorio dell’Unione;
- L’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle pratiche leali di informazione (di cui all’articolo 7 del regolamento): salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
In sintesi, il decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi informativi riguardanti:
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti pre-imballati (artt.5-7)
- la denominazione dell'alimento (art. 8)
- l'elenco degli ingredienti (art. 9)
- i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10)
- l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 11)
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento (art. 12)
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13)
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15).
Il decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina della vendita di alimenti:
- le indicazioni necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
- le modalità di vendita di alimenti non pre-imballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
- le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
- indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.
Per il procedimento sanzionatorio il decreto rinvia alle norme della Legge n. 689/1981 ed individua, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Riferimenti: Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)
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DI SEGUITO UNA TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PIÙ IMPORTANTI SANZIONI PREVISTE PER IL REG. (UE) N. 1169/2011 A TITOLO ESEMPLIFICATIVO:
Violazione |
Riferimento normativo |
Sanzione |
Violazione pratiche leali d’informazione come da articolo 7, reg. UE 1169/2011. |
Articolo 3 |
da 3.000€ a 24.000€ |
fornitura di prodotti non conformi alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti da parte di OSA diversi rispetto all’articolo 8, reg. UE 1169/2011. |
Articolo 4 |
da 500€ a 4.000€ |
Modifica delle informazioni ricevute in accompagnamento all’alimento |
Articolo 4 |
da 2.000€ a 16.000€ |
Non corrette invio di informazioni B2B |
Articolo 4 |
da 1.000€ a 8.000€ |
Mancata indicazione degli allergeni |
Articolo 5 |
da 5.000€ a 40.000€ |
Non conformità nelle indicazioni degli allergeni |
Articolo 10 |
da 2.000€ a 16.000€ |
Mancanza di una o più indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, reg. UE 1169/2011. |
Articolo 5 |
da 3.000€ a 24.000€ |
Violazione delle disposizioni sulla vendita a distanza |
Articolo 7 |
da 2000€ a 8000€ |
Cessione a qualsiasi titolo o esposizione per vendita di un alimento oltre la data di scadenza |
Articolo 12 |
da 5.000€ a 40.000€ |
Violazioni in merito al paese d’origine o luogo di provenienza |
Articolo 13 |
da 2.000€ a 16.000€ |
Indicazione di informazioni volontarie in violazione dell’articolo 36, paragrafo 2 e 3, reg. UE 1169/2011. |
Articolo 16 |
da 3.000€ a 24.000€ |
L’omissione dell’indicazione del lotto, o partita, in violazione dell’articolo 17, reg. UE 1169/2011. |
Articolo 21 |
da 3.000€ a 24.000€ |
Indicazione del lotto, o partita, con modalità diverse. |
Articolo 21 |
da 1.000€ a € 8.000€ |