Shopper: da gennaio a pagamento

Shopper: da gennaio a pagamento

Le novità a partire dal 1 Gennaio 2018
La legge di conversione del decreto legge Mezzogiorno, definisce le nuove norme sulle borse di plastica leggere, secondo una serie di requisiti cumulativi.
A partire dal 1 gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.

Obiettivo della nuova norma, reprimere la pratica illegale di diciture quali “sacchetti a uso interno” messa in atto per eludere la legge sugli shopper e che tanti danni ha provocato all’ambiente, ai retailer onesti e alla filiera dei produttori e trasformatori di biopolimeri.

A partire dal nuovo anno, quindi, per essere a norma gli shopper dovranno: essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432; essere realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021) determinato in base allo standard Uni Cen/Ts; disporre dell’idoneità per uso alimentare; essere cedute esclusivamente a pagamento.

Così come gli shopper per asporto merci, le nuove buste non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci. Biodegradabilità, compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile dovranno essere certificati da organismi accreditati. Pesanti le multe per chi contravviene la legge.

Una borsa utilizzata nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o altri mezzi tentasse di porsi al di fuori della normativa e che fosse priva anche di uno solo dei requisiti cumulativi previsti, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni fino a 100.000 euro.

La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle sporte della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati Uni Ee 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi.

Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Novità in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci (Shopper) e dal 1 Gennaio scattano le sanzioni.
L'evoluzione della disciplina relativa alla commercializzazione degli shopper risale ormai a molti anni fa.
A seguito del quadro comunitario volto a ridurre l’impatto di questi beni sull’ambiente, i diversi Stati optato, in alternativa, per:
➢ Un divieto
➢ Un sistema di tassazione

L'Italia ha adottato un divieto per la commercializzazione
➢ In particolare: L. n. 296/2006 (finanziaria 2007), commi 1129 e 1130:
- programma sperimentale per la riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto merci non biodegradabili;
- divieto di vendita a partire dal 1.1.2010 (successivamente prorogato al 1.1.2011)
- Criticità: mancata precisazione da parte del legislatore dello standard tecnico in base al quale individuare i sacchetti biodegradabili.

Successivamente:
- D.l. n. 2/2012, convertito in legge n. 28/2012:
- precisazione dello standard tecnico per individuazione sacchetti biodegradabili e compostabili: UNI EN 13432:2002
- proroga dell’entrata in vigore del divieto per talune tipologie di shopper, ossia shopper monouso conformi alla 13432 e shopper riutilizzabili con determinati spessori
- imposizione di percentuali minime di plastica riciclata per i sacchetti riutilizzabili non conformi alla 13432
- rinvio ad un D.M. interministeriale per l’individuazione di ulteriori specifiche tecniche
- previsione di sanzioni pecuniarie • D.M. 18.3.2013 «Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto delle merci»:
- individuazione shopper commercializzabili : shopper conformi alla 13432; shopper riutilizzabili con precisi spessori e % di plastica riciclata; shopper “in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri”
- Obblighi di Informazione ai consumatori: precisazione delle diciture che devono riportare i sacchetti
- sanzioni: rinvio alle sanzioni pecuniarie
Infine: • L. n. 116/2014: definitiva entrata in vigore, a far data dal 21.8.2014, delle sanzioni.

In sintesi, tipologie di shopper commercializzabili:
- monouso necessariamente biodegradabili e compostabili UNI EN 13432:2002;
- riutilizzabili con determinati requisiti di spessore e % di plastica riciclata

Legge n.123/2017 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»
A sorpresa (con un articolo inserito in extremis nel maxi-emendamento approvato con voto di fiducia) e senza alcun collegamento né con l’oggetto né con il carattere di urgenza del provvedimento, introdotte alcune novità riguardanti la commercializzazione degli shopper:
 Nuove definizioni,
 Recepita la Direttiva 2015/720/UE per la progressiva riduzione delle borse ultraleggere e incremento nel tempo del contenuto minimo di materia prima rinnovabile,
 Nuovi obblighi di comunicazione
 Divieto di distribuzione gratuita: il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o prodotti trasportati con le borse.